Trust opaco, tassazione dei dividendi e credito d’imposta per i dividendi distribuiti nel 2014 R.M. 70/E del 2015

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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logo-Agenzia-delle-Entrate-60x60L’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2014, prevedeva che gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) non concorrono alla formazione della base imponibile per il 95 per cento del loro ammontare.

Larticolo 1, comma 655, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), ( http://www.mpotrustee.it/nuova-tassazione-dei-dividendi-distribuiti-al-trust-legge-stabilita-2015.html) ha modificato tale disposizione prevedendo che gli utili in questione non concorrano alla formazione del reddito imponibile per il 22,26 per cento del loro ammontare. Peraltro la nuova misura si applica a partire dagli utili messi in distribuzione da 1° gennaio 2014.

Il comma 656, dell’articolo 1, della Legge di stabilità 2015, riconosce un credito di imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2014 in applicazione della disposizioni introdotta con il comma 655” prevedendone l’utilizzo esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017 nella medesima misura e, dal 1° gennaio 2018, nella misura rimanente”. 

La citata disposizione, a detta del richiedente, non chiarirebbe le modalità e il termine di utilizzazione del credito.  

L’Agenzia delle entrate afferma che:

Il comma 655 dellarticolo 1 della Legge di stabilità 2015, come sopra illustrato, ha ridotto a partire dal 2014 la quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, riducendo l’ammontare della stessa dal 95 per cento al 22,26 per cento.

Come chiarito dalla Relazione tecnica della legge, con l’incremento dell’imposizione si è inteso equiparare la tassazione degli enti non commerciali a quella propria delle persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate.

Il predetto incremento di tassazione riguarda anche i dividendi percepiti dai trust opachi che, fiscalmente, articolo 73 del TUIR, sono sostanzialmente equiparati agli enti non commerciali laddove non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.

Al fine di mitigare gli effetti negativi dell’incremento del regime impositivo per gli utili messi in distribuzione già dal 1° gennaio 2014, il comma 656 prevede la concessione di un credito di imposta “pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione della disposizione introdotta con l’art.1 comma 655.

In pratica, viene riconosciuto un credito pari alla differenza tra l’imposta dovuta in base al nuovo regime e l’imposta calcolata secondo le previgenti disposizioni.

Il comma 656, secondo quanto sopra illustrato, prevede, inoltre, che il credito possa essere utilizzato in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a partire dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017 nella medesima misura e dal 1° gennaio 2018 nella misura rimanente.

Nel caso in cui, per motivi di incapienzala quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando cosi a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta. 

Il credito di imposta può essere utilizzato, sino al suo esaurimento e quindi senza alcun termine finale, nel rispetto delle quote annuali massime indicate nella norma. In altre parole, secondo questa interpretazione, il contribuente potrebbe utilizzare una quota massima di un terzo del credito nell’anno 2016, una quota massima di due terzi del credito nell’anno 2017 e l’intero credito a partire dal 2018 e per tutti gli anni successivi sino al completo esaurimento del credito di imposta. Tale interpretazione appare giustificata dall’espressione “a decorrere dal” utilizzata dalla norma oggetto d’analisi. 

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