Per Trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il Disponente (Settlor) – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un Trustee nell’interesse di un Beneficiario (Beneficiary) o per un fine determinato (Convenzione de L’Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n.364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992).Quali beni possono essere conferiti in Trust

In Trust si possono conferire tutte le tipologie di beni come ad esempio: beni immobili (Case); beni mobili iscritti in pubblici registri (Auto, Barche);- somme di denaro (Investimenti); crediti; partecipazioni societarie; opere d’arte.

 

Quali sono gli effetti del Trust

Segregazione patrimoniale: i beni in Trust costituiscono una massa distinta e segregata rispetto al patrimonio del Trustee, del Disponente e del Beneficiario. Pertanto i creditori personali del Trustee, Disponente e Beneficiario non possono rivalersi sui beni in Trust.

Intestazione dei beni: I beni in Trust sono intestati al Trustee. Il Trustee che desidera registrare beni mobili o immobili sarà abilitato a richiedere l’iscrizione nella sua qualità di Trustee.

Rendicontazione del Trustee: il Trustee deve rendere conto del proprio operato e deve amministrare e gestire i beni in conformità a quanto previsto dall’atto di Trust.