La CTP di Milano, con la sentenza n. 1208/17/14 del 19.11.2013, uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittima la richiesta dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento dell’imposta di donazione, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
In particolare, la sentenza stabilisce la giustezza dell’imposizione in misura fissa, in quanto “l’atto costitutivo di Trust e il conseguente trasferimento dei beni, è un atto neutro, mancando qualsiasi genere di corrispettivo, tanto per i beneficiari quanto per il Trustee”. Questo in quanto nel trasferimento dei beni “è del tutto assente l’animus donandi in capo al disponente”, poiché “il suo intento non è quello di arricchire il Trustee, bensì di trasferire i beni in un “trust” affinché egli amministri e tuteli detto patrimonio in favore di taluni beneficiari o per la realizzazione di uno scopo preciso”.
L’arricchimento, ai sensi della sentenza, si avrà quindi “quando si realizzerà effettivamente detto trasferimento – a favore dei beneficiari finali – si realizza il presupposto impositivo per l’applicazione dell’imposta di donazione”.
Secondo la sentenza della Commissione quindi, il momento suscettibile di imposizione tributaria corrisponde al momento in cui si realizza per i beneficiari l’aspettativa giuridica dell’effettivo trasferimento dei beni.
Sentenza n. 1208:17:14 del 19.11.2013
articolo Italia Oggi del 03.05.2014 sulla sentenza 1208
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