La CTP di Milano, con la sentenza n. 8200 del 24.10.2016, con riferimento ad un Trust familiare ed al trasferimento di beni immobili, Trust avente come Trustee la MPO Trustee Spa e come difensore l’avv. Simone Forte, uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittima la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali, le stesse sono dovute in misura fissa.
La Commissione ritiene il ricorso fondato e lo accoglie per i seguenti motivi:
• l’atto costitutivo di trust ed il conseguente trasferimento dei beni è un atto neutro; è del tutto assente l’animus donandi in capo al disponente che non trasferisce i beni per arricchire il trustee, quest’ultimo dovendo solo amministrare e tutelare il patrimonio in favore di taluni beneficiari, seguendo il programma predisposto dal disponente;
•l’indice di capacità contributiva si realizzerà solo successivamente, il beneficiario finale essendo titolare solo di una mera aspettativa nei confronti dei beni trasferiti, al trasferimento finale effettivo dei beni al beneficiario sorgerà il presupposto impositivo per l’applicazione dell’imposta di donazione;
•anche in merito alle imposte ipotecarie e catastali la Commissione ritiene che il trust non sia immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il presupposto d’imposta, effetti che si verificheranno solo nel momento dell’attribuzione definitiva dei beni al beneficiario.