Trust Familiare ed imposte indirette in misura fissa – sentenza che si discosta dalle ordinanze della Cassazione – CTP Latina n. 716 del 14.05.2015

articolo a cura di:
Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

pubblicazione:

La CTP di Latina, con la sentenza n. 716/15 del 14.05.15, con riferimento al trasferimento dei beni in Trust, discostandosi esplicitamente  da quanto affermato dalla Cassazione con le ordinanze n. 3735 – 3737 – 3886 di febbraio/marzo 2015 ed uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali di primo e secondo grado, ha dichiarato illegittima la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.

La Commissione dopo aver premesso che:

Sono da disattendere le conclusioni dell’Ufficio nella parte in cui ritiene che il trasferimento dei diritti della P. nel trust auto dichiarato vada applicata l’imposta proporzionale. Come più volte affermato dalla giurisprudenza la tassazione dei diritti trasferiti in nel trust auto dichiarato deve essere quella relativa alla costituzione del fondo patrimoniale ovvero l’imposta fissa.

Il Collegio, per quanto sopra, si discosta da quanto statuito dagli Ermellini nel febbraio 2015 con le ordinanze 3735 – 3737 e 3886/2015 (che hanno deciso in ordine alla tassazione di atti riferiti a trust auto dichiarati), perché come più volte affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (ma anche affermato dall’Agenzia delle Entrate) la costituzione dei fondi patrimoniali con beni di proprietà dei coniugi non determina alcun trasferimento e, quindi, non va soggetta all’imposta di donazione, ma sconta solo l’imposta di registro in misura fissa. Pertanto la tassazione dei diritti trasferiti nel trust auto dichiarato deve essere quella relativa alla costituzione del fondo patrimoniale ovvero tassato ad imposta fissa.

Per individuare la corretta tassazione del conferimento dei beni nel trust è, quindi, necessario ricostruire ogni trust secondo gli effetti giuridici propri del caso concreto, tenendo presente che: a) i trust c.d liberali (cioè la cui causa è liberale) sono in sostanza donazioni indirette dal disponente in favore dei beneficiari; b) il trustee, nel contesto di un trust, svolge il mero ruolo di esecutore del programma di attribuzioni predisposto dal disponente nell’atto istitutivo; c) deve essere escluso, per ragioni “ontologiche”, che il trustee possa essere il soggetto passivo dell’imposta proporzionale; d) l’atto di trasferimento dal disponente al trustee, è atto né gratuito né oneroso bensì “neutro”; e) solo successivamente, coerentemente con la ricostruzione civilistica dell’istituto, quando il trustee, così realizzando il programma predisposto dal disponente nell’atto istitutivo, attribuirà il trust fund ai beneficiari, sarà integrato il presupposto impositivo.

…. Il disponente ha inteso segregare dei beni immobili che ad un certo momento della vita dovranno essere trasferiti dal Trustee, al verificarsi di certe condizioni, ai beneficiari finali allora in vita.

L’art. 20 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro stabilisce che ” l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione”.

Orbene, si osserva che il contratto del trust – mutuato da sistemi giuridici di common law – essendo un contratto atipico, poiché inserito nel nostro ordinamento con decorrenza 1 gennaio 1992, a seguito di ratifica della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, ratificata con L. n. 364 del 1989, richiede una valutazione della causa e degli effetti che realizza, al fine di consentire un inquadramento in istituti giuridici tipici e quindi la disciplina applicabile dal punto di vista civilistico e fiscale.

La struttura del contratto è triangolare: il disponente (settlor) trasferisce un patrimonio ad altro soggetto, il trustee, che ne diviene proprietario, con l’obbligo di custodirlo ed amministrarlo ed obbligandosi a trasferirlo a sua volta ad uno o più beneficiaries, ad una scadenza finale.

La ragione o causa pratica del trust non sta nella attribuzione definitiva del diritto trasferito al trustee, ma nella conservazione di tale diritto e nel compimento di tutti quegli atti (anche di alienazione) che, nei limiti prescritti dall’atto istitutivo, il trustee dovrà porre in essere per realizzare lo scopo del trust e quindi per soddisfare gli interessi che il disponente ha attribuito ai beneficiari.

Il trustee, in sostanza, non manifesta alcuna capacità contributiva non avendo la proprietà sostanziale del bene e non essendo il soggetto interessato all’operazione. A ciò si aggiunga la considerazione che i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee, tanto che alla sua morte non concorrono a formare il relictum né, in caso di fallimento, la massa attiva. In sostanza il trustee non gode del diritto di proprietà al quale, nel nostro ordinamento, si collegano le norme fiscali, né si determina il presupposto impositivo del “trasferimento”, giacché quest’ultimo è il passaggio di un bene o diritto da un patrimonio all’altro, ciò che nella specie non si verifica (cfr. nota 28 settembre 2004- Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa e contenzioso, su il fisco n. 16/05, fasc. 2; cfr. Il trust riconosciuto in Italia- profili civilistici e tributari – studio realizzato dal Gruppo di lavoro Direzione delle Entrate Emilia Romagna -.)

Il trasferimento dal settlor al trustee è un’attribuzione meramente strumentale al raggiungimento del fine ultimo del trust e come tale non può essere assoggettata ad imposta proporzionale.

Come può desumersi dalla traduzione letterale del termine inglese “trust” che equivale a “fiducia”, l’elemento fondante dell’attribuzione patrimoniale del settlor al trustee è da ravvisarsi proprio nella fiducia che sottende l’atto dispositivo in questione, per cui il conferimento patrimoniale trova ragione nella capacità di amministrazione e gestione dei beni – fino all’estremo potere di disposizione – da parte del trustee in funzione di un beneficio finale ai beneficiaries.

Si realizza in tal modo quella che è stata definita la segregazione dei beni oggetto del trust sia da quelli personali del settlor, sia da quelli del trustee che ha il compito di concretizzare la fiducia accordatagli in vista di un programma concordato.

Da quanto sopra emerge l’assenza di qualsiasi intento di liberalità da parte del settlor nei confronti del trustee in quanto quest’ultimo costituisce solo il mezzo per la realizzazione di un programma voluto, che è quello di attribuire un vantaggio patrimoniale ai beneficiari finali.
Rispetto a questi ultimi, potrà ravvisarsi l’intento di liberalità ai momento del compimento dell’atto dispositivo alla scadenza del trust. Non deve, comunque, ritenersi infondata la tesi secondo cui l’istituto che realizza il medesimo effetto del contratto di trust – cioè la segregazione di un patrimonio – è il fondo patrimoniale (art. 167 c.c.), attraverso il quale, in realtà, s’intende imprimere una particolare destinazione ai beni che lo costituiscono, che, però, restano distinti da quelli dei coniugi. Il successivo passaggio alla cessazione del fondo, così come alla scadenza del trust, sono oggetto di atti suscettibili di imposizione tributaria ( in tal senso C.T.R. Venezia 104/01 e C.T.R. Venezia del 23.01.2003).

In tal senso anche la CTP di Milano, con la sentenza n. 1213/17/14 del 05.02.2014, con riferimento al trasferimento dei beni in Trust, uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittima la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali. La sentenza stabilisce che: “…Per quanto riguarda i beneficiari “finali”, poi, il trasferimento “iniziale” non giustifica, di per sé, l’applicazione dell’imposta di donazione e successione, e ciò perché l’indice di capacità contributiva si realizzerà successivamente. Infatti, il “beneficiario finale”, che risulta essere l’unico soggetto passivo dell’imposta, è però, al momento dell’istituzione del trust, titolare di una mera aspettativa nei confronti dei beni trasferiti. Solo quando si realizzerà effettivamente detto trasferimento si realizza il presupposto impositivo per l’applicazione dell’imposta di donazione”.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha ritenuto valida unicamente l’imposizione di donazione, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Il Collegio ritiene di non considerare trasferimento l’atto dispositivo, per cui è questione, dal settlor al trustee e conclude nel senso di ritenere lo stesso soggetto ad imposizione indiretta in misura fissa ex art. 11 tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 in tema d’imposta di registro, quale atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, oltre ad imposta ipotecaria e catastale, sempre in misura fissa (cfr. C.T.P. di Frosinone n. 214/04/06; C. T. R. Milano sent. n. 130/63/07; CTP Frosinone sent. n. 201/01/12, sent. 138/02/12; C.T. R. Lazio sez. Latina n. 733/40/09 conferma la sent. n. 286/04/2006 della C. T. P. Frosinone; 707/39/11 C.T.R. Lazio sez. staccata Latina)….

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina ha ritenuto valida unicamente l’imposizione di donazione, ipotecaria e catastale in misura fissa.
CTP Latina sentenza n. 716 del 14.05.2015

fonte: www.il-trust-in-italia.it

Potrebbero interessarti: