Trust Familiare ed imposte indirette in misura fissa (CTR Napoli, sentenza 3094/15 del 29.01.2015)

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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La CTR di Napoli sezione di Salerno, con la sentenza n. 3094/15 del 29.01.2015, con riferimento al trasferimento dei beni in Trust, uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittima la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.

La Commissione dopo aver premesso che:

“…nella presente motivazione non sono state tenute in alcun conto le numerosissime citazioni di giurisprudenza di merito (CTP e CTR)….Quanto alle Sezioni Unite della Suprema Corte manca un precedente perfettamente in termini…”.

e che

“…in materia non vi è una disposizione normativa specifica di ordine tributario….e che le Circolari del Ministero delle Finanze, come è noto, non possono essere utilizzate dal giudice in quanto atti di parte senza forza di legge…”

afferma che

“…il Trustee non ha le facoltà tipiche del diritto di proprietà (art.832 del Codice Civile), cioè di disporre dei beni in modo pieno ed esclusivo, come quella di abbandonarli e addirittura di distruggerli, il che sarebbe in netto contrasto con la “causa” del negozio di Trust.”

“A ciò si aggiunge che l’imposta proporzionale, ispirata in senso lato, rispetto all’imposta fissa, al principio costituzionale della progressività (art.53 Cost.) trova il suo fondamento nell’esigenza di tassare l’arricchimento in misura proporzionale, appunto, alla sua entità, ma nel caso dei Trust il trasferimento dei beni dal Trustor al trustee non genera arricchimento…”

“…l’essenza dell’istituto del Trust è la segregazione-gestione pro beneficiari di beni, che transitano dal possesso del Trustor a quello del Trustee con un ben preciso vincolo di destinazione, ma, non essendovi trasferimento di diritti di proprietà o di altri diritti reali, la norma che prevede l’imposta proporzionale, ispirata dal criterio di tassazione della ricchezza, non trova applicazione se non nel momento in cui i beni divengono di proprietà dei beneficiari.

“In ultima analisi…risulta di sicuro, anzi risolutore, aiuto alla decisione il ricorso al principio generale dell’ordinamento dello Stato, costituito in tutte le branche del diritto dal favor rei o favore dell’obbligato che dir si voglia, che conduce naturalmente a ritenere applicabile l’imposta minore e cioè quella in misura fissa.”

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli sezione di Salerno ha ritenuto valida unicamente l’imposizione di donazione, ipotecaria e catastale in misura fissa.

fonte: il trust in italia

 CTR Napoli sentenza n. 3094:2015 del 29.01.2015

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