Trust familiare ed imposte indirette in misura fissa (CTP Treviso, sentenza n. 379/09/2015 del 28.04.2015)

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Logo-sentenze13-60x601-60x60La CTP di Treviso, con la sentenza n. 379/09/2015 del 28.04.15, con riferimento al trasferimento dei beni immobili in Trust, discostandosi da quanto affermato dalla Cassazione con le ordinanze n. 3735 – 3737 – 3886 di febbraio/marzo 2015 ed uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali di primo e secondo grado, ha dichiarato illegittima la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali.

La Commissione dopo aver premesso che:

Sono da disattendere le conclusioni dell’Ufficio che ribadisce, per evidenziare la configurabilità di “un effetto traslativo al momento la costituzione dei beni in Trust, che nel nostro ordinamento esistono altri istituti giuridici simili al Trust, caratterizzati dal pactum fiducia, essendo “accumunati dall’essere forme di titolarità del diritto di proprietà nell’interesse altrui”; il Collegio considera che non si possono fare tali paragoni in quanto, anche se esistono altri vari istituti simili al trust fondati sul pactum fiduciae , questo “non deve necessariamente comportare che ne derivino i medesimi effetti”;

Inoltre, viene precisato che, con l’emanazione della Legge n. 364 del 1989, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, sono ritenuti legittimi anche i Trust istituiti all’esterno essendo allo stesso tempo consentita l’istituzione dei Trust in Italia.

Evidenzia, inoltre, la Commissione che i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee, la finalità del Trust essendo quella di  soddisfare i bisogni familiari del disponente, pertanto dal punto di vista giuridico non si tratta di una alienazione definitiva con trasferimento di proprietà in quanto il trasferimento finale dei beni avverrà solo alla scadenza finale del contratto; fino a quel momento il Trustee avrà l’obbligo giuridico di amministrare e gestire i beni per il raggiungimento dello scopo finale.

Viene sottolineata, inoltre, la “caratteristica insormontabile, tipica ed esclusiva del negozio”, che è quella della segregazione dei beni contenuti nel trust, nonché l’assenza di qualsiasi intento dispositivo e di liberalità da parte del settlor nei confronti del trustee in quanto quest’ultimo costituisce solo il mezzo per la realizzazione di un programma voluto, che è quello di attribuire un vantaggio patrimoniale ai beneficiari finali; in questo senso il trust potrebbe essere “paragonato” piuttosto ad un fondo patrimoniale e non ad una donazione con conseguente trasferimento di proprietà.

Non per ultimo, un’altra motivazione ritenuta valida dalla Commissione per l’applicazione della tassazione in misura fissa riguarda la posizione del beneficiario dell’atto di Trust, non essendo realizzato nessun arricchimento patrimoniale nel suo favore al momento dell’istituzione dell’atto, questo essendo un evento sospensivo e condizionante che si realizzerà solo al trasferimento finale dei beni al beneficiario, all’esito della scadenza del Trust.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso ha ritenuto valida unicamente l’imposizione ipotecaria e catastale in misura fissa.

Logo-sentenze13-60x601-60x60 CTP Treviso Sentenza n. 379:09:2015 del 28.04.2015

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