La CTP di Perugia, con la sentenza n. 470/02/14, uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittima la richiesta dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di successione e donazione.
La sentenza stabilisce che “per effetto della costituzione del Trust non si costituisce un vincolo di destinazione quanto piuttosto alla separazione dei beni dal patrimonio del disponente senza creare una autonoma personalità giuridica. Il Beneficiario, pertanto, al momento dell’atto è titolare di una “aspettativa giuridica”, ovvero di un diritto sottoposto a condizione sospensiva che non gli consente di ottenere i beni e nei suoi confronti non si manifesta alcun arricchimento tassabile.
Pertanto secondo la Corte essendo atto sottoposto a condizione sospensiva bisognerà applicare, in base all’art.58 comma 2 del Testo Unico dell’imposta di donazione e successione solo le imposte fisse.