Trust familiare ed imposizione indiretta: è possibile un “compromesso”?

articolo a cura di:
Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Numerose sono ormai le sentenze sia di primo (recente CTP di Milano n.1002/25/14 depositata il 31/01/2014) che di secondo grado che danno ragione al contribuente relativamente all’applicazione delle imposte indirette (successione/donazione ed ipotecaria e catastale) in misura fissa. L’Agenzia continua spesso invece a richiedere l’applicazione delle imposte in misura proporzionale (fino anche all’8% di imposta di successione/donazione e 3% di ipotecaria e catastale).
Le esigenze in campo sono comunque due.
La prima, un esigenza di “cassa” dell’Agenzia delle Entrate, che richiede la tassazione immediata dei trasferimenti dal Disponente al Trustee anche senza un effettivo “arricchimento di nessun soggetto” (Non certo del Trustee e non ancora del Beneficiario che fino al trasferimento dei beni avrà solo una aspettativa giuridica).
La seconda, un esigenza “giuridica”, avallata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle sentenze di primo e secondo grado, che prevede la tassazione solo quando ci sarà il trasferimento dal Trustee ai Beneficiari, momento in cui ci sarà il reale “arricchimento”. Chiaramente, in questo caso, il rischio è che le imposte di successione/donazione ed ipotecarie e catastali saranno dovute solo avanti negli anni.
Una soluzione di “compromesso” potrebbe essere quella di: 1) tassare con imposte fisse il trasferimento dal Disponente al Trustee; 2) tassare, come imposta di “successione”, come “acconto”, i beni in Trust al momento dell’eventuale decesso del Disponente, qualora questo avvenisse anticipatamente alla devoluzione finale dei beni ai Beneficiari, ipotizzando magari un credito d’imposta che potrà essere utilizzato al momento definitivo di devoluzione dei beni ai Beneficiari, momento in cui effettivamente si avrà un arricchimento; 3) al momento poi dell’attribuzione dei beni dal Trustee al Beneficiario, momento di effettivo “arricchimento”, si procederà al calcolo ed al versamento delle imposte di successione/donazione e se dovute ipotecarie e catastali secondo le ordinarie aliquote e franchigie ma con la possibilità di “scomputare” il credito d’imposta maturato al momento del decesso del Disponente; 4) qualora invece la devoluzione dei beni ai Beneficiari avvenga prima del decesso del Disponente ci sarà la tassazione come imposta di “donazione” e se dovute ipotecarie e catastali secondo le ordinarie aliquote e franchigie.
Ragionamento diverso andrebbe fatto per i Trust di Garanzia per i quali l’animus donandi (presupposto delle imposte richieste) quasi mai è riscontrabile.
Da aggiungersi che se nel tempo ci dovesse essere un aumento delle imposte di successione e donazione il problema sopra evidenziato assumerebbe ancora maggior peso e pertanto il “compromesso” ipotizzato forse maggior valore.

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