La CTR di Milano, con la sentenza n. 1560 del 17.02.2016, con riferimento ad un Trust familiare ed al trasferimento di beni immobili, Trust avente come Trustee la MPO Trustee Spa e come difensore l’avv. Simone Forte, uniformandosi a quanto affermato dalla Cassazione con le sentenze nn. 25478, 25479 e 25480 del 18.12.2015, ha accolto l’appello dei contribuenti avverso la sentenza di primo grado della CTP di Milano, confermando la corretta applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Viene confermato soltanto il recupero della somma fissa relativa all’imposta di registro ex art. 11, parte prima, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.
La Commissione, ricordando le caratteristiche fondamentali del Trust, istituto proprio della tradizione di common law, riconosciuto nel nostro ordinamento tramite la Convenzione Aja del 1 luglio 1985, ritiene fondato e accoglie l’appello promosso dai contribuenti “a fronte di un corretto inquadramento giuridico dell’istituto del trust (liberale), tale da escludere l’applicabilità dell’imposizione ipo-catastale proporzionale al momento della costituzione del trust stesso.
Altri motivi per i quali la CTR ha ritenuto fondato l’appello dei contribuenti:
– l’imposizione in misura proporzionale “potrà operare solo in seguito, al momento dell’effettivo arricchimento per i beneficiari, ossia quando i beni verranno trasferiti a quest’ultimi dal Trustee”;
– i beni conferiti con il trust costituiscono una massa distinta da quella del patrimonio del trustee e non possono essere attaccati né dai credito del disponente, né da quelli del trustee, a fronte di una segregazione ad un fine particolare delle componenti patrimoniali in questione, che costituisce lo scopo caratterizzante l’istituto“;
– “il trustee non deve trarre alcun vantaggio dalla propria funzione, mentre i beneficiari hanno un diritto personale all’adempimento del trust e, inoltre, hanno il diritto di rivendicare il patrimonio fiduciario”;
– ” nessun effetto traslativo si verifica tra il disponente e il trustee al momento della costituzione del trust, risultando tale effetto differito al conferimento dei beni ai beneficiari, da parte dello stesso...l’imposizione (proporzionale) non può avere luogo ab origine (ossia al momento dell’istituzione del trust), ma solo al momento delle attribuzioni patrimoniali fra i soggetti ultimi citati”;
– ” si rifiuta la visione atomistica del trust adottata dall’Agenzia delle Entrate sia nel caso di specie che in via generale nelle proprie circolari interne, per cui l’imposizione proporzionale opererebbe tanto in relazione al negozio fra disponente e trustee, quanto in relazione all’ulteriore negozio in favore dei beneficiari, ravvisando in entrambi un pieno effetto traslativo”;
– “si adotta una concezione “globale” (Cassazione sentenze nn. 25478, 25479 e 25480 del 18.12.2015) che tiene in considerazione come i beni non entrino mai nel patrimonio del trustee e che questi non possa trarre vantaggio dalla propria posizione, sicché l’effetto traslativo e l’arricchimento si producono solo con l’attribuzione dei beni medesimi ai beneficiari, e pertanto, con il conseguente ampliamento della loro sfera giuridica”;