La CTP di Milano sezione 16, con la sentenza n. 4496/16/16 del 20.01.2016, con riferimento ad un Trust familiare ed al trasferimento di beni immobili in Trust, uniformandosi a quanto affermato dalla Cassazione con la recente sentenza n. 25478 del 18.12.2015, ha dichiarato illegittima la pretesa da parte dell’Agenzia delle Entrate, accogliendo il ricorso del contribuente e confermando la corretta applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Di seguito alcuni motivi per i quali la Commissione ha accolto il ricorso:
– insussistenza del requisito della soggettività passiva in capo al Trustee; condivisibile l’affermazione della Cassazione sentenza 25478 del 18.12.15: “Solo l’attribuzione al beneficiario può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza”;
– il trust va inteso come un mezzo funzionale alla realizzazione dell’effetto finale che si determinerà nel momento dell’attribuzione definitiva del bene al beneficiario;
– come affermato dalla stessa commissione con la sentenza 6574/16/15, il trasferimento dei beni in trust non deve essere sottoposto ad alcuna imposta in misura proporzionale non ravvisandosi formali effetti traslativi, che sono differiti nel tempo, ne arricchimento personale in capo al Trustee.