Trust familiare e imposte indirette in misura fissa (CTP Milano, sentenza n. 3244 del 29.10.2015) – Trustee MPO Trustee Spa, difensore avv. Simone Forte

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Logo-sentenze13-60x601La CTP di Milano,  con la sentenza n. 3244 del 29.10.2015 (sentenza pronunciata ancor prima delle sentenze della Cassazione n. 25478, 25479 e 25480 del 18.12.2015), con riferimento ad un Trust familiare ed al trasferimento di beni immobili, Trust avente come Trustee la MPO Trustee Spa e come difensore l’avv. Simone Forte, uniformandosi a quanto già più volte affermato anche in altre pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittima la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali, le stesse sono dovute in misura fissa.

La Commissione ricorda le funzioni principali dell’istituto del trust, traslato dal diritto anglosassone e riconosciuto ad ogni effetto dall’attuale ordinamento italiano, e accoglie il ricorso per i seguenti motivi:

il trasferimento dei beni dal disponente rappresenta una mera disposizione del patrimonio, non ha carattere traslativo, rappresentando unicamente l’instaurazione di un rapporto fiduciario con il Trustee;

-il Trustee ha il compito di preservare il bene conferito garantendone l’integrità e la redditività a vantaggio del disponente o di soggetto da lui designato, con patto di definizione al verificarsi della condizione finale;

– sussiste nell’atto la condizione sospensiva insita anche in negozi giuridici diversi, come ad esempio i contratti di locazione con patto di futura vendita…fino al verificarsi della condizione definitiva non può in alcun modo ritenersi compiuto l’effetto traslativo che si verifica negli ordinari atti di successione/donazione o di cessione a titolo oneroso;

– il beneficiario del trust non realizza alcun accrescimento patrimoniale, potendo beneficiare solo dei frutti scaturenti dal bene, ma non potendo disporre del bene fino a quando non ne risulterà intestatario, al verificarsi della condizione finale.

CTP Milano sentenza 3244 del 29.10.2015

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