Trust familiare e imposte indirette in misura fissa (CTP Latina, sentenza n. 239/01/16 del 20.01.2016)

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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La CTP di Latina sezione 1, con la sentenza n. 239/01/16 del 20.01.2016, con riferimento ad un Trust familiare ed al trasferimento di beni immobili in Trust, discostandosi esplicitamente da quanto affermato dalla Cassazione con le ordinanze n. 3735 – 3737 – 3886 di febbraio/marzo 2015 ed uniformandosi invece a quanto affermato dalla Cassazione con la recentissima sentenza n. 254478 del 18.12.2015, ha dichiarato illegittima la pretesa da parte dell’Agenzia delle Entrateaccogliendo il ricorso dei contribuenti e confermando la corretta applicazione delle imposte di successione/donazione ed ipotecarie e catastali in misura fissa.

Alcuni motivi per i quali il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso dei contribuenti:

– “la ragione o causa pratica del trust non sta nell’attribuzione definitiva del diritto trasferito al trustee, ma nella conservazione di tale diritto e nel compimento di tutti quegli atti…che, nei limiti prescritti dall’atto istitutivo, il trustee dovrà porre in essere per realizzare lo scopo del trust…”;

– “il trustee non manifesta alcuna capacità contributiva non avendo la proprietà sostanziale del bene e non essendo il soggetto interessato all’operazione”;

– “i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee, tanto che alla sua morte non concorrono a formare il relictum né, in caso di fallimento, la massa attiva”;

– “il trustee non gode del diritto di proprietà al quale, nel nostro ordinamento, si collegano le norme fiscali, né si determina il presupposto impositivo del “trasferimento”, giacché quest’ultimo è il passaggio di un bene o diritto da un patrimonio all’altro, ciò che nella specie non si verifica”;

– “il trasferimento dal settlor al trustee è un’attribuzione meramente strumentale al raggiungimento del fine ultimo del trust e come tale non può essere assoggettata a imposta proporzionale”;

– si realizza la segregazione dei beni oggetto del trust sia da quelli personali del settlor, sia da quelli del trustee che ha il compito di concretizzare la fiducia accordatagli in vista di un programma concordato”;

– “emerge l’assenza di qualsiasi intento di liberalità da parte del settlor nei confronti del trustee in quanto quest’ultimo costituisce solo il messo per la realizzazione di un programma voluto, che è quello di attribuire un vantaggio patrimoniale ai beneficiari finali”;

– “nel caso specifico, ammesso e non concesso che l’atto in questione possa essere assimilato agli atti di donazione e successioni, la donazione non può essere intesa come avvenuta tra il disponente e il Trustee bensì tra il disponente e il beneficiario, cosa non avvenuta al momento della stipula dell’atto”

CTP Latina, sentenza 239:01:16 del 20.01.2016

fonte: www.il-trust-in-italia.it

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