La CTP di Milano, con la sentenza n. 1002/25/14 del 17.12.2013, uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittima la richiesta dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di successione, ipotecarie e catastali.
La sentenza stabilisce che solo ”alla scadenza del trust gli atti saranno suscettibili delle imposizioni tributarie, in quanto in questo caso vi è un effettivo trasferimento” questo perché, sempre ai sensi della sentenza, “i beneficiari individuati nell’atto istitutivo sono i titolari soltanto di un’aspettativa giuridica e che, quindi, solo al momento del trasferimento del bene dal trustee ad essi si verificherà il presupposto per l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale”, in quanto “il beneficiario otterrà l’effettivo arricchimento ed in tale momento sorgerà la capacità contributiva di cui all’Art. 53 della Costituzione”.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto valida unicamente l’imposizione in misura fissa.
Sentenza n. 1002/25/14 del 17.12.2013 – ricorrenti difesi da avv. Simone Forte
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