La CTR di Napoli, con la sentenza del 16.02.2015, con riferimento al trasferimento dei beni in Trust, uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittima, rigettando l’appello proposto da parte dell’Agenzia delle Entrate, la richiesta della stessa relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali.
La sentenza stabilisce che:
“La proprietà dei beni attribuiti al Trustee è una proprietà del tutto particolare, cioè condizionata e limitata nel tempo in quanto è destinata a concludersi con il raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato posto in essere. Questa caratteristica, peculiare dell’istituto de trust, induce a ritenere, sebbene si è in presenza di un atto traslativo di un diritto di proprietà di un bene immobile, dal disponente al trustee, che le formalità di trascrizione e di voltura catastale, relative ai beni immobili conferiti nel trust, non possono rientrare tra i casi previsti nell’art. 1 della tariffa allegata al testo unico approvato con decreto legislativo n.347 del 1990, che dispone, in linea generale, l’applicazione dell’aliquota proporzionale per tutti i trasferimenti immobiliari, ma possono rientrare tra i casi di trascrizione e volture catastali da assoggettare a tassazione in misura fissa.”;
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha ritenuto valida unicamente l’imposizione ipotecaria e catastale in misura fissa.
Per avere informazioni ed assistenza legale per la redazione di un ricorso avverso gli atti dell’Agenzia delle Entrate contattaci al numero 02 97070470 oppure scrivici a info@mpotrustee.it
CTP Napoli sentenza del 16.02.2015
Fonte: www.il-trust-in-italia.it