Trust ed imposte indirette in misura fissa (CTP Milano, sentenza n. 1213/17/14 del 05.02.2014)

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Logo-sentenze13-60x601La CTP di Milano, con la sentenza n. 1213/17/14 del 05.02.2014, con riferimento al trasferimento dei beni in Trust, uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittima la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.

La sentenza stabilisce che:

“…Per quanto riguarda i beneficiari “finali”, poi, il trasferimento “iniziale” non giustifica, di per sè, l’applicazione dell’imposta di donazione e successione, e ciò perché l’indice di capacità contributiva si realizzerà successivamente. Infatti il “beneficiario finale”, che risulta essere l’unico soggetto passivo dell’imposta, è però, al momento dell’istituzione del trust, titolare di una mera aspettativa nei confronti dei beni trasferiti. Solo quando si realizzerà effettivamente detto trasferimento si realizza il presupposto impositivo per l’applicazione dell’imposta di donazione”.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha ritenuto valida unicamente l’imposizione di donazione, ipotecaria e catastale in misura fissa.

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CTP Milano sentenza n. 1213/17/14 del 05.02.2014

Fonte: www.il-trust-in-italia.it

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