Trust ed applicabilità dell’esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali (Agenzia delle Entrate, risoluzione N. 110/E del 23.04.2009)

articolo a cura di:
Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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L’Agenzia delle Entrate, risoluzione N. 110/E del 23.04.2009, chiamata a rispondere ad un interpello avente ad oggetto l’applicabilità dell’esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali in Trust, ha chiarito in quali termini e a quali condizioni si possa usufruire di detta agevolazione in materia di Trust.

In particolare, va premesso che, per quanto attiene al trasferimento d’azienda nell’ambito del nucleo familiare, l’articolo 3, comma 4-ter, del Testo Unico concernente l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con DL 31.10.1990, n. 346, prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per “i trasferimenti di aziende effettuati a favore dei discendenti e del coniuge. In caso di quote sociali e azioni (…) il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso …”.

L’esenzione in esame, quindi, è riconosciuta in presenza delle seguenti condizioni:

-i destinatari del trasferimento devono essere il coniuge o i discendenti;

-i destinatari del trasferimento d’azienda, o della partecipazione in società, devono proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o mantenere il controllo societario (nel caso di società di capitali) per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;

– l’impegno alla prosecuzione dell’attività di impresa (o al mantenimento del controllo), infine, deve essere espressamente reso dagli aventi causa, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione.

La mancanza di uno dei predetti requisiti comporta l’applicazione dell’imposta nella misura ordinaria, nonché della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471, e degli interessi di mora.
La finalità dell’articolo 3, comma 4-ter del Testo Unico concernente l’imposta sulle successioni e donazioni è, quindi, di favorire, attraverso la leva fiscale, il passaggio generazionale delle aziende di famiglia.

In tale prospettiva, l’Agenzia delle Entrata ha affermato che anche nel caso di trasferimento dell’azienda in trust, la costituzione del vincolo di destinazione, qualora sia strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente, potrà godere dell’esenzione in esame purchè siano soddisfatte le condizioni prescritte dal predetto art. 3, co. 4-ter (circolare AE n. 48 del 6.08.2007).

Le condizioni previste dalla norma in oggetto possono ritenersi soddisfatte qualora:

–  il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell’atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo o dell’azienda;

–  i beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente;

–  il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell’azienda o delle partecipazioni trasferite in trust;

– il trustee deve proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell’atto segregativo dell’azienda e/o delle quote) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l’attività di impresa (o detenere il controllo).

risoluzione 110-E del 23.04.2009

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