Trust e Tutela Patrimoniale: tutte le risposte per gli imprenditori che vogliono gestire e proteggere i propri beni e la propria famiglia.
Il tema è stato da noi affrontato sul numero di aprile 2021 di Forbes nell’articolo “Patrimoni tutelati taylor made”.
Negli ultimi anni in Italia si parla sempre più spesso di protezione del patrimonio e di Trust.
Tuttavia il Trust è visto ancora oggi come un “U.F.O. del diritto”, coperto da un’aura di mistero.
L’idea che si ha è condizionata da luoghi comuni che ne ostacolano lo sviluppo e ne restituiscono una percezione negativa. Un’idea che spaventa e allontana il potenziale Disponente dall’istituire un Trust. Per dirla con Goya “il sonno della ragione genera mostri”.
Resta, infatti, la convinzione che istituendo un Trust ci si debba spossessare di tutti i beni in esso conferiti. Non è così. Il Disponente, con il Trust, effettua un trasferimento formale dei suoi beni in capo al Trustee. Quest’ultimo non farà altro che gestirli nell’interesse dei Beneficiari, secondo le indicazioni del Disponente, il quale potrà anche conservarne il godimento.
Dunque, il Disponente potrà continuare ad utilizzare i propri beni con il beneficio ulteriore di proteggerli da eventuali aggressioni di creditori personali.
Chiarito questo, non si può certamente biasimare chi di fronte allo strumento Trust nutre perplessità e paure nell’assegnare la gestione del proprio patrimonio ad un soggetto estraneo, quale è il Trustee. Chiunque potrebbe temere che questi possa scappare o alienare i beni assegnati.
Trust e Tutela Patrimoniale: cosa fare per evitare “brutte sorprese”?
Basterà declinare nell’Atto Istitutivo i poteri e le facoltà del Trustee entro certi limiti. Si potrà altresì sottoporre la sua attività al vaglio di un Guardiano, soggetto di fiducia del Disponente con poteri di controllo dell’operato del Trustee.
E ancora, molti potenziali Disponenti temono che l’istituzione di un Trust sia una scelta “statica” e definitiva. Invero, il Trust ammette modifiche su tutta la linea anche “in corso d’opera”.
In termini di durata, tale strumento rimane in essere per il tempo stabilito dal Disponente, fino ad un massimo di 90 anni. In ogni caso il Trust può essere sciolto anche prima del termine finale.
Circa i Beneficiari invece, il Disponente potrà sempre aggiungerne di nuovi o eliminare quelli inizialmente individuati.
Riguardo al patrimonio, poi, non c’è alcuna differenza tra un patrimonio trasferito in Trust ed uno intestato ad una persona, fisica o giuridica che sia. Tale patrimonio è ovviamente dinamico e non occorre nemmeno che sia ingente. Un Trust può essere istituito anche soltanto per destinare il proprio immobile o la nuda proprietà dello stesso ad un familiare, riservando per sé il diritto di abitazione.
Da ultimo è bene precisare che l’incarico del Trustee comporta notevoli responsabilità, sia nei confronti dei Beneficiari che dei terzi. Implica una conoscenza profonda di molteplici aspetti di natura giuridica, contabile e fiscale, funzionali alla gestione del Trust.
E quindi a chi possiamo far gestire i nostri beni in sicurezza?
Riteniamo sia sempre opportuno rivolgersi a soggetti che svolgono professionalmente l’attività di Trustee (i.e. “Trust Company” professionali). Le Trust Company garantiscono estrema competenza, esperienza e sono “coperte” nel loro operato da polizze assicurative specifiche per questa attività. A parità di beni in Trust, la differenza la fa il Trustee.
In conclusione, la poliedricità del Trust lo rende uno strumento “taylor made” e pertanto, a dispetto di credenze e falsi miti, in grado di rispondere alle necessità e ai desideri di chiunque.