Trust e soggettività passiva Ici (CTP Parma, sentenza n. 89/04/12 del 06.07.2012)

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Con la sentenza n. 89, pronunciata il 06.07.2012, la Commissione Provinciale di Parma, ha confermato la soggettività passiva ai fini ICI del trust, in relazione al suo patrimonio, con la conseguente debenza del tributo sugli immobili in esso trasferiti, adibiti ad abitazione principale del disponente.

Nel caso in questione, il ricorrente, oltre a lamentare una carenza di motivazione, in fatto e in diritto, a sostegno dell’emissione dell’avviso di accertamento de quo, sosteneva che la finalità del trust era quella di garantire al disponente, quale soggetto interdetto, la protezione e la gestione dei suoi beni. Una tipica finalità, questa, assistenziale, che comporterebbe l’esenzione del tributo e che, nella fattispecie in oggetto, è stata assunta quale motivazione chiave alla base della contestazione che il trust abbia soggettività passiva ai fini ICI per l’immobile adibito ad abitazione principale del disponente. Inoltre, il ricorrente sottolineava come fosse stata riconosciuta al disponente, prima che l’immobile fosse conferito in trust, detta esenzione dall’ICI.

La CTP di Parma, invece, ha sostenuto che il tributo debba essere pagato sugli immobili “segregati” anche se sono adibiti ad abitazione principale. La Commissione ha sottolineato che non esiste una carenza di soggettività passiva in capo al trust perché i beni risultano trasferiti in piena proprietà e la stessa è funzionale alla gestione degli immobili. Il bene immobile, infatti, può essere ritenuto esente ICI “solo ed esclusivamente quando lo stesso viene conferito ad un ente (trust) con finalità assistenziali”. Nel caso di specie nessuna prova è stata fornita circa la finalità non lucrativa del trust e le eventuali sue finalità sociali e, inoltre, nell’atto istitutivo si legge che “lo scopo del trust (…) è il conseguimento della miglior gestione del patrimonio del trust nell’interesse del disponente alò fine della sua trasmissione ai beneficiari come oltre individuati (…)”. Ciò a dimostrazione che “non sia possibile ravvedere quanto richiesto dalla norma di legge ossia la finalità esclusivamente assistenziale”. Questa pronuncia merita una particolare attenzione in quanto ben può avere riflessi anche sull’applicazione dell’Imu.

CTP_Parma_sentenza n. 89-04-12 del 06.07.2012

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