Trust e quadro RW: la legge europea allarga il campo dei soggetti obbligati al monitoraggio fiscale

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Logo-sentenze13-60x601La novità più rilevante introdotta dalla legge n. 97/2013 è l’estensione del campo dei soggetti obbligati al monitoraggio fiscale attraverso il quadro RW anche ai titolari effettivi: un concetto mutuato dalla normativa antiriciclaggio (articolo 2 dell’allegato tecnico al Dlgs 231/2007).

In particolare, in forza dell’art. 9 della legge n. 97/2013, entrata in vigore il 4 settembre 2013, saranno tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all’estero, non solo i possessori “formali” delle stesse, ma anche i soggetti che possono essere considerati titolari effettivi. La dichiarazione dovrà essere presentata quindi anche nei casi in cui gli investimenti e le attività estere – pur formalmente intestate a entità giuridiche (come società, fondazioni o trust, siano  gli stessi residenti o non residenti) – siano in realtà direttamente riconducibili a soggetti tenuti al rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale, ovvero coloro che siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 2, lett. u), e dall’allegato tecnico del D.Lgs. n. 231/2007.

La lettera u) individua il titolare effettivo ossia la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’allegato tecnico. L’allegato tecnico cui si fa riferimento individua il titolare effettivo sia in caso di società che di trust. In caso di società si considerano – in estrema sintesi – le persone fisiche con una partecipazione superiore al 25% mentre in caso di trust si contemplano tre ipotesi:

  1. se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
  2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica;
  3. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica.

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