La CTP di Torino, sezione 2, con la sentenza n. 1879/2015 del 09.11.2015, con riferimento all’istituzione di un trust con contestuale conferimento di beni immobili, discostandosi da quanto affermato dalla Cassazione con le ordinanze n. 3735 – 3737 – 3886 di febbraio/marzo 2015 ed uniformandosi invece a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittima la pretesa da parte dell’Agenzia delle Entrate, accogliendo il ricorso del contribuente e confermando la corretta applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
La Commissione, ricordando le caratteristiche del contratto del trust che viene mutuato dai sistemi giuridici della common law, ritiene il ricorso fondato in quanto è evidente l’assenza di un qualsiasi intento di liberalità da parte del disponente dei confronti del Trustee, il Trustee essendo soltanto il mezzo per la realizzazione di un programma concordato.
“L’elemento fondante dell’attribuzione patrimoniale dal Settlor al Trustee è da avvisarsi proprio nella fiducia che sottende l’atto dispositivo in questione per cui il trasferimento patrimoniale trova ragione nella capacità di amministrazione e gestione dei beni, fino all’estremo potere di disposizione da parte del Trustee in funzione di un beneficio finale ai beneficiari. Si realizza in tal modo la segregazione dei beni oggetto del Trust…”
Pertanto, la Commissione accoglie il ricorso, ritenendo che il Trust sia assimilabile non ad una donazione ma piuttosto al fondo patrimoniale e considerando come momento corretto delle imposizioni tributarie la scadenza del Trust, quando vi sarà un effettivo trasferimento.
CTP Torino sentenza n. 1879 del 09.11.2015
fonte: www.il-trust-in-italia.it