La Cassazione – Sezione Tributaria Civile – con le sentenze n. 25478, 25479 e 25480 del 18.12.2015, con riferimento a trasferimenti di beni in Trust avvenuti nel 2002 e nel 2003, (anni in cui non era ancora in vigore il DL. 262/2006 e relativo alla normativa sulle successioni e donazioni) uniformandosi a quanto già affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali di merito, ha dichiarato illegittima la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di registro ed ipotecarie e catastali, essendo le stesse dovute in misura fissa.
La Cassazione afferma un principio importante secondo il quale “è errato affermare che l’atto istitutivo di trust (con trasferimento di beni immobili) andrebbe annoverato nell’alveo degli atti a contenuto patrimoniale (ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale) per il sol fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo sui beni muniti di valore economico…. Questo è del tutto ovvio perché la norma non può essere intesa in modo dissociato dal contesto dell’art.43, 1° comma, del Dpr 131/1986 che fissa, anche ai fini specifici, la base imponibile dell’imposta…..La contraria interpretazione, implicitamente sostenuta dall’agenzia delle entrate e condivisa dall’impugnata sentenza, non è supportata da alcun elemento normativo quanto alla determinazione della base imponibile nel valore del bene affidato in trust….”
Affetta dunque dai citati errori di diritto e motivazionali, l’impugnata sentenza va cassata…segue il rinvio alla medesima commissione…diversa sezione….la quale provvederà agli opportuni accertamenti in vista dell’applicazione del principio di diritto sopra fissato”.
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