La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, sentenza n. 507/4/12, ha respinto la richiesta dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
Secondo la Commissione non è condivisibile la tesi dell’Agenzia delle Entrate che pretende di assoggettare immediatamente il trasferimento dei beni in trust. In particolare, secondo la Commissione, il Trust è un istituto a causa variabile a cui il disponente può ricorrere per il perseguimento di varie finalità e scopi pratici da individuarsi di volta in volta alla luce del programma stabilito nell’atto istitutivo. Pertanto, accomunare tutti i trust sotto un’unica causa fiduciaria, così come fa l’Amministrazione Finanziaria, prescindendo dalla loro singolarità e specificità, confligge sia con il principio di cui all’art. 20 del DPR 131/89 che, in tema di Imposta di Registro, dispone che l’imposta è da applicarsi in relazione all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell’atto da tassare (e tale principio si ritiene valido per tutte le imposte indirette) sia con il principio della c.d. capacità contributiva sancito all’art. 53 della Costituzione.
Inoltre, osserva la Commissione, che la stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 47/E del 07.08.2007, ha chiarito che il beneficiario individuato è il soggetto che esprime una capacità contributiva attuale. Alla luce di quanto detto, escludendo che il Trustee sia un soggetto idoneo ad esprimere una qualsivoglia capacità contributiva in relazione ai beni in trust, fino a quando non sarà effettuato l’effettivo trasferimento di detti beni ai beneficiari finali del trust, nessuna imposta proporzionale sarà dovuta. Solo in tal caso, infatti, i beneficiari finali otterranno un effettivo arricchimento.
CTP_Salerno_sentenza n. 507/04/2012
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