Trust e imposte indirette: nessuna imposta di donazione, ipotecaria e catastale è dovuta al momento della costituzione del Trust (CTP Salerno, sentenza n. 504/4/12 del 18.12.2012)

articolo a cura di:
Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

pubblicazione:

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, sentenza n. 504/4/12 del 18.12.2012, è stata chiamata a pronunciarsi a seguito di un ricorso avverso avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento per le imposte di Registro, ipotecaria, catastale, di donazione e bollo versate nella sola misura fissa alla registrazione di un atto istitutivo di Trust.

Secondo l’Agenzia, infatti, l’imposta sulle successioni e donazioni va corrisposta al momento della costituzione del trust e, con riguardo alla fattispecie in oggetto, nella misura dell’8% atteso che si trattava di un trust costituito nell’interesse di soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado di parentela.

Osserva preliminarmente la Commissione che al momento della stipula dell’atto in questione non si poteva conoscere con certezza chi fossero i beneficiari finali essendo dette posizioni sottoposte a condizioni sospensive. Tuttavia, sottolinea altresì che tale elemento non pregiudica la valida istituzione del trust de quo atteso che la Convenzione dell’Aja, all’art. 2, individua tra gli elementi caratterizzanti il Trust, la sussistenza del controllo da parte del trustee dei beni in esso trasferiti. Inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate, in risposta a tre interpelli, ha individuato quali elementi caratterizzanti il trust: a) la distinzione dei beni in esso trasferiti rispetto al patrimonio personale del trustee; b) l’intestazione degli stessi al trustee e c) la circostanza per cui il trustee è investito del potere-dovere di amministrare e gestire detti beni in conformità al programma stabilito dal disponete nell’atto istitutivo.

Successivamente a queste considerazioni, la Commissione si sofferma sulla mancanza in Italia, allo stato attuale, di una specifica normativa volta a disciplinare il trattamento tributario applicabile al trust. Data tale assenza, secondo quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate, si applica per analogia quanto dettato in tema di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazione ai vincoli di destinazione. Peraltro, sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, la costituzione di beni in trust rileva in ogni caso ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust, non facendo alcuna distinzione tra i casi concreti che, al contrario, si possono configurare e che comportano implicazioni e conseguenze molto diverse.

A ben vedere, osserva la Commissione, la tesi dell’Agenzia delle Entrate non può essere considerata valida in quanto il trust è una struttura a causa variabile che si presta al perseguimento di finalità molto diverse tra loro; pertanto, accomunare tutti i trust sotto un’unica causa fiduciaria confligge sia con il principio di capacità contributiva, sancito all’art. 53 della Costituzione, che con quello dettato all’art. 20 del DPR 131/89 in materia di imposta di Registro, allorquando si afferma che l’imposta è da applicarsi in relazione all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell’atto da tassare.

Appare chiaro, alla Commissione, che tanto nel trust in questione, quanto, in generale, in tutti quei trust che difettino ab initio di un effettivo beneficiario, non vi è alcuna attribuzione di ricchezza a favore di taluno, atteso che il trasferimento iniziale ha solo la funzione strumentale di assolvere il programma dedotto dal disponente nell’atto istitutivo.

Il Trustee, infatti, non è un soggetto che esprime capacità contributiva e fintanto che non sarà effettuato il trasferimento finale dei beni in trust ai beneficiari nessuna imposta proporzionale sarà dovuta.

CTP_Salerno_sentenza 504/04/2012 del 18.12.2012

Per avere informazioni ed assistenza legale contattaci al numero 02 97070470 oppure scrivici a info@mpotrustee.it

Potrebbero interessarti: