Trust e Imposte indirette: nessuna applicazione dell’imposta di successione e donazione (CTR Venezia – Mestre, sentenza n. 10/29/2012 del 21.02.2012)

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Logo-sentenze13-60x601La Commissione Tributaria Regionale di Venezia – Mestre, sentenza n. 10/29/2012 del 21.02.2012 (sull’appello n. 1442/11 avverso la sentenza n. 108/09/2010 emessa dalla CTP di Treviso), si è pronunciata respingendo l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria la quale, lamentava un’erronea imposizione di un atto istitutivo di Trust.

In particolare, l’atto siffatto riguardava l’istituzione di un Trust, da parte della disponente a favore dei suoi zii, avente ad oggetto la nuda proprietà di un immobile, gravato da diritto di abitazione per gli stessi. Scopo del Trust la destinazione dei beni conferiti in esso, ed i loro incrementi e frutti, a favore dei beneficiari e, in caso di loro premorienza, della disponente stessa e della sorella di quest’ultima, ovvero dei loro discendenti legittimi.

Il Notaio rogante liquidava l’atto con l’applicazione della sola imposta di Registro in misura fissa, atteso che non si trattava di un atto a contenuto patrimoniale. L’Ufficio, d’altro canto, riliquidava l’imposta e notificava avviso di liquidazione al Notaio rogante, con riferimento alla reintrodotta imposta sulle donazioni e successioni, applicando l’aliquota proporzionale del 6% (trattandosi di beneficiari parenti entro il terzo grado), in virtù del fatto che sono assoggettati a detta imposta “anche gli atti diretti a costituire vincolo di destinazione e ritenuto che tale vincolo andasse considerato sin dall’origine”.

Il Notaio rogante proponeva ricorso avverso tale avviso di liquidazione, adducendo a motivazione, tra l’altro, che “il momento impositivo andava invece rilevato nel momento del trasferimento finale dei beni al beneficiario” ed affermando, altresì, che “la soluzione adottata dall’Ufficio anticipava illegittimamente la tassazione in un momento in cui nessuna capacità contributiva veniva espressa”.

I Giudici di primo grado accoglievano il ricorso, annullando l’avviso di liquidazione impugnato.

La Commissione Tributaria Regionale, conformandosi a quanto già stabilito in primo grado, ha osservato in primis che con l’istituzione del trust in oggetto, la disponente “ha inteso operare una segregazione patrimoniale di un bene senza con ciò creare una autonoma personalità giuridica, del tutto diverso dal vinsolo di destinazione, specificatamente disciplinato nell’art. 2645 ter c.c., privo di effetti traslativi formali al momento della sua mera istituzione e, pertanto, non suscettibile di esprimere un’autonoma ed idonea capacità contributiva”.

“Ciò posto”, prosegue la Commissione, “non può consentirsi all’interprete di estendere la categoria dei negozi con vincoli di destinazione e negozi che tali non sono: i primi vengono sottoposti a tassa proporzionale perché comportano un evidente incremento patrimoniale e quindi sono espressione di capacità contributiva; i secondi, al contrario, nè causano, al momento della loro istituzione, l’incremento patrimoniale, nè sono rilevatori di capacità contributiva”.

Inoltre, in un passaggio successivo, la Commissione, argutamente , ha osservato che il legislatore, se da un lato ha ritenuto di assoggettare esplicitamente i negozi istitutivi di trust all’applicazione delle imposte dirette, intervenendo, con la legge 286/2006, a modificare il dettato dell’art. 73 del TUIR, dall’altro, non li ha richiamati in sede di applicazione delle imposte di registro e donazione, a dimostrazione di una scelta volutamente assunta, “volta ad escludere l’imposta sulle donazioni per questo tipo di negozi” (salvo poi applicarla in una fase ulteriore e successiva, ossia al momento della definitiva attribuzione dei beni in trust ai beneficiari). Al contrario, infatti, si verificherebbe un’illegittima anticipazione del prelievo nei confronti di soggetti che, in questa prima fase, non esprimono alcuna capacità contributiva in quanto non destinatari di un attuale arricchimento patrimoniale.

A conclusione, la sola imposta applicabile all’atto de quo risulta, per la Commissione, quella di Registro in misura fissa ex art. 58 D.Lgs 346/1990, rinviando l’imposizione dell’imposta di donazione e successione al successivo momento dell’effettiva attribuzione patrimoniale a favore dei beneficiari.

CTR Venezia Mestre, sentenza n. 10/29/2012 del 21.02.2012

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