La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sentenza n. 14/03/12 del 22.02.2012, ha accolto un ricorso proposto avverso un avviso di liquidazione di maggiori imposte relativo ad un atto istitutivo di Trust, a seguito della rinuncia da parte dell’Ufficio alle pretese avanzate nell’avviso medesimo.
Nella fattispecie, a seguito della istituzione di un Trust, per il quale il Notaio rogante aveva richiesto la sola applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa all’atto istitutivo, l’Ufficio delle Agenzia delle Entrate emetteva avviso di liquidazione richiedendo che venissero liquidate le imposte ipotecaria e catastale nella misura del 2% e dell’1%, oltre all’imposte di donazione e successione.
Contro detto avviso proponeva ricorso il Trustee sottolineando come la pretesa dell’Ufficio fosse del tutto infondata. In particolare, il ricorrente, oltre a lamentare un’insufficienza e illogicità nella motivazione alla base dell’avviso de quo, ha evidenziato la assoluta inesistenza dell’obbligo tributario in capo al Trust e l’inesistenza della sua legittimazione passiva. Inoltre, ha insistito sulla non applicabilità delle imposte di successione e donazione, dato atto che l’istituzione del Trust non realizzava nessun accrescimento patrimoniale attuale in capo ai beneficiari.
L’Ufficio, riconoscendo corrette le osservazioni sollevate dalla parte ricorrente nelle propria difesa, ha dichiarato di rinunciare alle pretesse dell’avviso di liquidazione impugnato.
CTP Treviso sentenza n. 14/03/12 del 22.02.2012
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