Trust e imposte indirette: nessuna applicazione agli atti di dotazione dell’imposta sulle donazioni se nel Trust manca lo spirito di liberalità (CTR Milano, sentenza 73/15/2012)

articolo a cura di:
Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

pubblicazione:

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, sentenza n. 73/15/2012, uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha ribadito che la mancanza nell’atto istitutivo di un trust dell’animus donandi, inteso come volontà di effettuare una liberalità, esclude l’assoggettamento del negozio all’imposta sulle donazioni.

In particolare, in seguito all’istituzione di un trust auto-dichiarato, con contestuale trasferimento di cespiti immobiliari in esso, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione al fine di recuperare l’imposta sulle donazioni, applicando l’aliquota dell’8% al valore dei beni medesimi. Nel caso di specie, inoltre, la ricorrente aveva altresì assunto il ruolo di trustee per rafforzare la  generica garanzia prestata a favore di alcuni istituti bancari, quale fideiussore per la propria società in liquidazione. Il fondo eventualmente residuato al raggiungimento dello scopo del trust o al termine dello stesso sarebbe stato ritrasferito alla stessa disponente se in vita, diversamente, ai suoi eredi legittimi. Con la proposizione del ricorso, respinto in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza n. 113/18/10), la contribuente aveva denunciato l’inesistenza dei presupposti per la tassazione dell’atto, nonchè l’erronea determinazione della base imponibile unitamente all’errata applicazione delle aliquote. Mancava, nella specie, l’arricchimento conseguente al principio impositivo.

Investita della decisione di secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha rigettato le doglianze dell’Agenzia, sottolineando che “dal trust la disponente non ha beneficiato di alcun arricchimento, mentre il presupposto dell’attuale imposta sulle donazioni è il concetto di liberalità che non ha animato l’appellante”. Infatti, prosegue la Commissione, osservando che “la ratio della legge sulle donazioni è quella di tassare l’incremento patrimoniale del soggetto beneficiario requisito, quest’ultimo, che non sussiste obbligatoriamente nell’ipotesi di trasferimento di beni o diritti non sorretti dallo spirito di liberalità. E tale spirito manca nel caso di costituzione di vincolo di destinazione il quale non comporta arricchimento o mutamento patrimoniale”. Nel caso sottoposto all’attenzione della Commissione, si può rilevare che la disponente non ha beneficiato di alcun arricchimento, mentre il presupposto dell’imposta de qua è il concetto della liberalità che ha animato l’autore; la segregazione dei beni, infatti, era esclusivamente sottesa alla prestazione di una garanzia e non configura alcuna capacità contributiva nei confronti del trustee. Sotto il profilo temporale, poi, pur ammettendo che vi fossero i presupposti della tassazione, il momento impositivo sarebbe stato quello del trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari e non già quello del trasferimento iniziale dal disponente al trustee. Di conseguenza, conclude la Commissione, l’imposta sulle donazioni non poteva essere applicata poiché mancavano i principi del trasferimento della ricchezza a titolo di liberalità  e dell’arricchimento di un soggetto conseguente alla liberalità ricevuta. In particolare, non era ravvisabile l’animus donandi, elemento essenziale dell’istituto della donazione, per cui non è da respingere la pretesa tassazione dell’ufficio.

CTR Milano sentenza n. 73.15.12

Per avere informazioni ed assistenza legale contattaci al numero 02 97070470 oppure scrivici a info@mpotrustee.it

Potrebbero interessarti: