La CTR di Napoli, sezione staccata di Salerno, con la sentenza n. 4922/16 del 11.04.2016, con riferimento all’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado relativa al ricorso per la domanda di rimborso delle imposte ipotecarie e catastali versate in misura proporzionale per il trasferimento di beni immobili in un Trust, ha dichiarato illegittimo il silenzio rifiuto espresso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’istanza di rimborso, accogliendo l’appello del contribuente e confermando la corretta applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Di seguito alcuni motivi per i quali la Commissione ha accolto il ricorso:
- l’effetto dell’istituzione del trust è solo quello segregativo, il patrimonio viene trasferito dal disponente al trustee ai fini del raggiungimento di uno scopo;
- il passaggio del bene in proprietà al trustee, a causa del vincolo di destinazione che lo accompagna alla finalità dell’operazione negoziale non determina arricchimento in favore del trustee, sicché le imposte sono dovute in misura fissa;
- il presupposto impositivo si realizzerà alla scadenza dell’atto di trust quando il trustee avrà realizzato il programma e i beni saranno trasferiti ai beneficiari indicati nell’atto istitutivo.
CTR Salerno, sentenza n. 4922:16
fonte: www.il-trust-in-italia.it