La CTR di Firenze, Sezione 5, con la sentenza n. 795/2016 pronunciata il 05.04.2016, con riferimento al trasferimento di beni immobili in un Trust, uniformandosi a quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 25.480 del 18.12.2015, ha dichiarato illegittimo l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Arezzo con la quale i giudici accoglievano il ricorso del contribuente, confermando la corretta applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Secondo la Commissione la capacità contributiva si manifesta solo nel momento in cui il trustee attribuisce i beni ai beneficiari, ed in questo senso cita quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 25.480 del 18.12.2015: “è errato affermare che l’atto istitutivo di un trust sia annoverato nell’alveo degli atti a contenuto patrimoniale per il solo fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di valore economico e ciò poiché una tale affermazione contrasta con le caratteristiche tipiche del trust come istituto giuridico” (Cassazione sentenze n. 25478, 25479, 25480 del 18.12.2015)