Trust e imposte indirette in misura fissa (CTP Lucca, sentenza n. 728 del 17.11.2015

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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La CTP di Lucca sezione III, con la sentenza del 17.11.2015, con riferimento ad un Trust auto dichiarato ed al trasferimento dei beni immobili in Trust, discostandosi esplicitamente da quanto affermato dalla Cassazione con le ordinanze n. 3735 – 3737 – 3886 di febbraio/marzo 2015 ed uniformandosi invece a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittima la pretesa da parte dell’Agenzia delle Entrateaccogliendo il ricorso del contribuente e confermando la corretta applicazione delle imposte di successione/donazione ed ipotecarie e catastali in misura fissa.

“L’ufficio sostiene essere l’atto tassabile in misura proporzionale ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, secondo l’interpretazione datane dalla Cassazione nelle tre ordinanze della 6^ sezione civile nn. 3735-15, 3737-15 e 3886-15. E quindi assume che debbano essere recuperare l’imposta di donazione e quelle ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

La tesi dell’ufficio, per quanto autorevolmente sostenuta dalle citate decisioni di legittimità, non può essere condivisa perché non appare fondato ritenere istituita, col D.L. n. 262 del 2006, una nuova imposta sganciata dal presupposto di quella (sulle donazioni) esplicitamente estesa ai vincoli di destinazione.

II. – Giova rammentare che, in linea generale, il trust sostanzia un rapporto giuridico fondato sulla fiducia tra disponente (settlor) e trustee. Il disponente, di norma, trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee il quale li amministra, con i diritti e i poteri del proprietario, nell’interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito (v. l’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con 1.16 ottobre 1989, n. 364).

L’effetto principale dell’istituzione di un trust è dunque la segregazione patrimoniale, in virtù della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee; con l’effetto che quei beni (salvo l’attuale art. 2929-bis cod. civ., conseguente al D.L. n. 83 del 2015) non possono essere escussi dai creditori del trustee, del disponente o del beneficiario.

E’ vero che il trust è caratterizzato da una doppia proprietà, ma non è men vero che le due proprietà divergono sul piano delle concrete attribuzioni: l’una, in capo al trustee, è finalizzata solo all’amministrazione, mentre – ove si discorra di imposta di donazione – èl’altra, quella che farà eventualmente capo al beneficiario, che assume rilevanza quale momento di effettivo godimento del bene e delle relative utilità giuridiche. In pratica, la compressione del diritto di godimento dei beni affidati al trustee, che pure ne è il proprietario, porta a dire che esiste una differenza rispetto alla titolarità del diritto di proprietà noto nel nostro ordinamento: questa è piena, mentre quella facente capo al trustee postula un diritto limitato al perseguimento degli scopi indicati nell’atto istitutivo.

III. – Tale distinzione – finanche nel trust tipico, caratterizzato dalla previsione di un beneficiario – cozza con l’idea della sottoposizione del vincolo all’imposta sulla donazione fin dalla sua costituzione, chiaro essendo che il trustee non è il soggetto definitivamente arricchito a scopo di liberalità, e dunque non può essere il soggetto passivo dell’imposta (salvo che non si sostenga – cosa che però supporrebbe il rinvenimento di una norma esplicita in tal senso – una ricostruzione del fenomeno in tutt’altro modo, secondo lo schema, cioè, della sostituzione d’imposta).

Il contrasto logico rileva ancor di più nei casi di trust autodichiarato, rispetto ai quali la sottoposizione all’imposta sulle donazioni diventa del tutto insostenibile.

Difatti nel trust autodichiarato manca il trasferimento di ricchezza, essendo la fattispecie caratterizzata dal mero effetto di segregazione patrimoniale. Nel trust autodichiarato il vincolo di destinazione sui beni si forma all’interno dello stesso patrimonio della parte disponente. Pertanto non sembra poter trovare applicazione altro che l’imposta fissa (di registro e ipotecaria), esattamente come accade nell’omologo caso dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale

(art. 167 cod. civ.).
Si rammenta che per il fondo patrimoniale l’orientamento del tutto prevalente è nel senso che, non trattandosi di atto traslativo a titolo oneroso, né di atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, né, infine, di atto avente natura meramente ricognitiva, bensì di convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, diverso da quello precedente, costitutivo di beni in un patrimonio avente un vincolo di destinazione a carattere reale, in quanto teso a vincolare l’utilizzazione i beni e i frutti solo per uno scopo (assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia), il regime di tassazione è quello della categoria residuale disciplinata dall’art. 11 della tariffa allegata il D.P.R. n. 131 del 1986 (v. Cass. Sez. 5^ n. 8162-02,8289- 03, 10666-03, 21056-05,12071-08). IV. – Nella specie, correttamente l’atto era stato autoliquidato con il pagamento delle sole imposte fisse.

Il ricorso del notaio T. va quindi accolto.”

CTP Lucca sentenza n. 728 del 17.11.2015

fonte: www.il-trust-in-italia.it

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