Trust e imposte indirette in misura fissa (CTP Lodi, sentenza 16/16 del 27.01.2016)

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Logo-sentenze13-60x601 La CTP di Lodi, con la sentenza n. 16/16 del 27.01.2016, con riferimento al trasferimento di beni immobili in un Trust, condividendo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 25478 del 03.11.2015, ha dichiarato illegittima la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali, le stesse sono dovute in misura fissa. 

Alcuni motivi per i quali la CTP ha ritenuto fondato il ricorso del ricorrente:

– “l’elemento rilevante nell’istituzione del Trust è la fiducia che il Settlor ripone nel Trustee che dovrà amministrare i beni conferiti in trust secondo le finalità indicate dal disponente”;

– “manca il pressuposto di imposta che deve rinvenirsi nella destinazione vincolata del patrimonio con l’impoverimento del soggetto conferente e con l’arricchimento del soggetto beneficiario…”;

– ” il trust avente causa di liberalità, con attribuzione di beni al beneficiario, rientra nell’orbita civilistica delle donazioni indirette. La cui peculiarità è che l’arricchimento del beneficiario si realizza mediante la causa fiduciaria cui è soggetta la previa attribuzione dei beni al trustee che è meramente tenuto ad amministrarli per poi devolverli ai beneficiari alla scadenza stabilita“;

– ” quando ci si trova di fronte ad un trust non oneroso si è in presenza di una liberalità attuata mediante strumenti negoziali altri rispetto al negozio tipico di donazione, parimenti in grado di realizzare, benché indirettamente, oltre all’effetto proprio del trust di costituire il vincolo di destinazione, anche e sopratutto l’effetto finale di arricchimento senza corrispettivo del beneficiario“, effetto finale che identifica l’operazione ma che è differito nel tempo, e che si concretizzerà –anche ai fini dell’imposizione fiscale – nel momento dell’effettivo trasferimento di ricchezza al beneficiario“;

– “ove il trust si presenta come trust liberale è illogico affermare applicabile l’imposta sul trasferimento (ipotecaria e catastale) già al momento dell’istituzione del trust“;

– “la costituzione di un trust va considerata estranea al presupposto dell’imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l’imposta di registro, sia essa l’imposta ipotecaria e catastale, mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario”;

–  “l’atto è soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio”

CTP Lodi Sentenza 16:16 del 27.01.2016

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