Trust e obbligo del disponente a compiere trasferimenti in favore del trustee – Fattispecie assimilabile al contratto preliminare – imposte indirette in misura fissa (CTP Milano, sentenza n. 1213/17/14)

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Logo-sentenze13-60x601CTP Milano 05 febbraio 2014 1213/17/14 Trust- Obbligo del disponente a compiere trasferimenti in favore del trustee – Fattispecie assimilabile al contratto preliminare – Imposta di registro in misura fissa – Imposta proporzionale solo al trasferimento dei beni ai beneficiari finali

In considerazione la molteplicità degli scopi per i quali il trust può essere utilizzato, non è possibile identificare la soluzione impositiva più adeguate e corretta sulla base di una categorizzazione aprioristica di detto strumento. Il regime tributario applicabile deve essere, infatti, opportunamente individuato, di volta in volta, in conformità alla singola species di questo genus giuridico, evitando di sottoporre l’istituto del trust a regole unitarie di tassazione.

La necessità operativa presentata è peraltro confermata da quanto avviene negli Stati di common low (ad es. Canada, Regno Unito, Stati Uniti D’America), laddove sussistono regole tributarie differenti a secondo delle varie tipologie di trust interessate (Fixed trust, discretionary trust, ecc) 


Quando il negozio istitutivo del trust contiene un obbligo del disponente a compiere trasferimenti in favore del trustee, la fattispecie è assimilabile al contratto preliminare e di conseguenza l’atto sarà soggetto all’imposta di registro in termine fisso ed in misura fissa. 

Solo quando si realizzerà effettivamente detto trasferimento (dal Trustee al Beneficiario Finale) si realizza il presupposto impositivo (arricchimento del beneficiario finale unico indice di capacità contributiva) per l’applicazione dell’imposta di donazione.

Fonte: www.ilcaso.it

CTP Milano sentenza n. 1213:17:14

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