La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, ordinanza n. 10/02/2013 depositata l’08.01.2013, è stata chiamata a pronunciarsi a seguito di un ricorso avverso avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento in misura proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale versate nella sola misura fissa alla registrazione di un atto istitutivo di Trust, nonchè del pagamento dell’imposta di successione e donazione. In particolare, secondo l’Agenzia, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale relativamente alla trascrizione di atti che conferiscono beni e diritti nel trust con effetti traslativi.
La Commissione, richiamandosi all’orientamento giurisprudenziale in materia, pressoché unanime, ha affermato che, nell’assenza di una normativa ad hoc, è necessario ricorrere all’applicazione analogica dell’imposta di successione e donazione di cui alla Legge n. 286/2006 che, all’art. 49, prevede che la tassazione deve concretizzarsi in un trasferimento di beni a favore di un terzo rispetto al disponente. Nel caso di specie, tuttavia, i beneficiari sono titolari di una posizione sottoposta a condizione sospensiva che non consente loro di ottenere alcun bene o diritto al momento dell’istituzione del trust. Non essendovi alcun arricchimento tassabile l’atto dovrà necessariamente essere sottoposto ad imposta in misura fissa.
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