Trust e imposte indirette: applicazione delle imposte di donazione e successione e ipo-catastali in misura proporzionale(CTP Firenze, sentenza n. 82 del 15.03.2012)

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Logo-sentenze13-60x601La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, sentenza n. 82 del 15.03.2012, ha respinto il ricorso con cui si contestava l’avviso di liquidazione relativo alla costituzione di un Trust, in quanto tale atto non comportava alcun trasferimento di ricchezza. Pertanto, secondo i ricorrenti, detto atto sarebbe assoggettabile alla sola imposta di donazione e successione, in misura fissa, e non già anche all’imposta ipo-catastale.

La Commissione, al contrario, ha affermato che, per il solo fatto di costituire, a mezzo dell’istituzione di un trust, un vincolo di destinazione su taluni beni, ciò valga quale presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione e successione.

Non solo, “pure son dovute le imposte ipo-catastali di cui al DL 31 ottobre 1990 n. 347, trattandosi comunque di attribuzione di beni al trustee – con attribuzioni, vincoli, finalità e destinazioni del tutto nuovi dall’originario diritto di proprietà – e ciò anche a prescindere dallo scopo e dall’effettivo arricchimento”.

La decisione si pone in controtendenza rispetto alle numerose pronunce giurisprudenziali in materia, dandosi rilevanza all’attribuzione patrimoniale disposta a favore del Trust e non già al trasferimento finale dei beni segregati ai beneficiari, reale momento in cui si realizza un effettivo arricchimento patrimoniale nella sfera di detti soggetti. (cfr sul punto CTP di Torino, sentenza n. 70/13/2011 del 9.06.2011, CTP di Milano, sentenza n. 132/35/11 del 24.03.2011, CTR di Firenze, sentenza n. 77 del 17.11.2011, CTR di Roma, sentenza n. 709/39/11 del 29.09.2011, CTP di Treviso, sentenza n. 14/1/2011 del 25.02.2011, CTR di Firenze, sentenza n. 117 del 11.04.2011).

CTP Firenze sentenza n. 82 del 15.03.2012

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