L’Agenzia delle Entrate Provinciale di Novara, con avviso di accertamento lamentava un presunto “risparmio” di imposte a favore delle disponenti grazie all’istituzione di un Trust.
Dalla lettura della sentenza depositata sembrerebbe che l’Ufficio:
- da un lato voglia far dichiarare l’inesistenza fiscale del Trust (cfr Circolare n.61/E 2010), considerato quale soggetto fittiziamente interposto, con la conseguente tassazione dei dividendi alla stregua di utili da partecipazione ex art. 47 Tuir in capo alle beneficiarie (“L’ufficio ha disconosciuto al Trust la qualità di soggetto passivo (…) affermandone la natura effettiva di soggetto interposto fittiziamente”);
- dall’altro voglia considerare il Trust in oggetto fiscalmente “trasparente” con la conseguente imputazione dei redditi per trasparenza in capo alle beneficiarie (ex art. 44, comma 1, lett g sexies, Tuir – “L’ufficio ribadiva che il Trust così come configurato con la chiara individuazione dei soggetti beneficiari (…) ai fini fiscali dovesse essere qualificato come trasparente con la conseguente applicabilità dell’art. 73 Tuir in ordine all’imputazione dei redditi, indipendentemente dall’effettiva percezione”).
Avverso tale atto il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara.
Nel merito, la Commissione, con la sentenza n. 73/06/13, dapprima si è soffermata sulle differenze tra Trust trasparenti, con beneficiari individuati, i cui redditi sono imputati agli stessi per trasparenza, e Trust opachi, senza beneficiari individuati, i cui redditi sono, invece, attribuiti al Trust medesimo.
Dopo aver sinteticamente delineato il trattamento tributario dell’istituto, la Commissione, sull’esistenza o meno del Trust, si è discostata dall’orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria rilevando che:
- “la possibilità per i disponenti di modificare i beneficiari è funzionale ad esigenze di flessibilità in ambito familiare e successorio, onde tenere conto dell’evoluzione degli eventi nel tempo e la stessa eventualità che i disponenti finiscano per coincidere con i beneficiari è ammessa dalla prassi operativa e dalla migliore dottrina”;
- “la possibilità di ottenere l’anticipata estinzione del Trust non è libera, deve essere congiunta e comunque non è costituita statutariamente come diritto”;
- “le manifestazioni di volontà (desideri) delle disponenti non sono vincolanti per il Trustee che deve comunque aver riguardo alle finalità del Trust”;
- “l’ampiezza dei poteri del guardiano concerne, in sostanza, la facoltà di esprimere in ordine a particolari atti, analogamente a quanto accade anche in ambito societario”;
- “la revocabilità del Trustee può essere giustificata dalla lunga durata prevista per il Trust stesso e dall’opportunità di mantenere nel tempo un rapporto di fiducia con il soggetto incaricato”.
In definitiva, per la Commissione, il Trust in esame è dotato delle caratteristiche essenziali di legge, autonomia del Trustee e segregazione patrimoniale e le anomalie asserite dall’Ufficio non valgono ad inficiarne la soggettività fiscale.
Inoltre, non si può attribuire al Trust la qualità di trasparente per il solo fatto che le beneficiarie fossero espressamente indicate, posto che l’erogazione dei redditi alle stesse è affidato alla valutazione discrezionale del Trustee.
fonte: www.il-Trust-in-italia.it
CTP Novara sentenza n. 73-06-13
Per avere informazioni ed assistenza legale contattaci al numero 02 97070470 oppure scrivici a info@mpotrustee.it