Trust e crisi d’impresa: il punto di vista del Consiglio Nazionale del Notariato.

articolo a cura di:
Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 161-2011/I, approvato dalla Commissione studi d’impresa il 1° marzo 2012, si è soffermato sul tema dei rapporti tra l’istituto del trust e diritto delle imprese in crisi, con specifica limitazione ai trust istituiti da parte di quelle imprese che versano in uno stato di crisi, ma che ancora si trovano in una fase antecedente all’eventuale richiesta di ammissione a una qualsiasi procedura concorsuale o all’utilizzo degli strumenti negoziali messi a disposizione dalla legge fallimentare.

Dopo aver analizzato l’istituto, alla luce delle diatribe dottrinali e giurisprudenziali sul punto, il Consiglio conclude in senso positivo al ricorso dell’istituto del trust come valido e utile strumento  per affrontare e risolvere le crisi di impresa, laddove esso venga collegato nel contesto di uno dei più recenti istituti previsti dalla legge fallimentare (piani attestati ex art. 67, comma 3, lettera “d”, l.fall.; accordi di ristrutturazione ex artt. 67, comma 3, lettera “e” e 182-bis, l.fall.; concordati preventivi ex artt. 67, comma 3, lettera “e” e 160 ss., l.fall.). In particolare, l’esenzione da revocatoria accordata dalla nuova legge fallimentare a quanto venga posto in essere dal debitore in tali contesti vale anche ad escludere il rilievo penale di tali condotte in caso di successiva declaratoria di fallimento. Prosegue il Consiglio che “con riferimento all’accordo di ristrutturazione dei debiti, ad esempio il trust può servire a disattivare le azioni esecutive per un tempo superiore a quello previsto dall’art. 182-bis, l. fall. mentre, nel caso di ricorso al concordato preventivo c.d. misto il trust può servire a separare i beni dei terzi messi a disposizione de debitore”.

Studio CNN n. 161-2011/I

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