La Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 25 del 19.06.2012, ha fornito chiarimenti in merito a questioni sollevate dalla stampa specializzata, dedicandosi anche alla problematica connessa alla comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento ai soci.
Secondo l’Agenzia la questione sollevata si pone anche con riferimento al Trust e ai beni concessi in godimento al disponente.
La risposta fornita prende come assunto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16.11.2011, n.166485 (Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari) nel quale è disposto che “I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunicano i dati anagrafici dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa …”.
Pertanto, nel caso prospettato, l’Agenzia conclude nel senso che sia necessaria una comunicazione diretta ad indicare come soggetto beneficiario il fiduciante, ovvero il disponente, trattandosi nella sostanza di detenzione indiretta di quote.
In realtà, se ciò può essere vero per le Società Fiduciarie, lo stesso non può essere asserito nell’ipotesi in cui al posto di essa ci sia un Trust, non configurandosi, infatti, alcuna detenzione indiretta di quote.
Circolare AE n. 25 del 19.06.2012