La Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28 del 02.07.2012, è intervenuta sul tema dell’applicazione dell’Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero sciogliendo alcuni dei dubbi interpretativi.
Tra i vari aspetti analizzati dall’Agenzia, dal punto di vista soggettivo, la circolare, assimilando detta imposta all’IMU, chiarisce che l’IVIE è dovuta dal proprietario, dal titolare del diritto di usufrutto (e non dal nudo proprietario), dal concessionario in caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing, a decorrere dalla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. Inoltre, se l’immobile è detenuto da persone fisiche per il tramite di fiduciarie o Trust, l’imposta deve essere assolta dalle persone fisiche che ne hanno l’effettiva disponibilità.
Precisamente, la Circolare afferma che l’IVIE trova applicazione anche nel caso in cui gli immobili siano formalmente intestati ad un Trust, quale soggetto interposto, mentre l’effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire alle persone fisiche che hanno l’effettiva disponibilità dell’immobile.
Pertanto, per gli immobili detenuti tramite un trust (sia esso residente che non residente) occorre considerare se lo stesso sia in realtà un semplice schermo formale e se la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del Trust. In tali casi, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio, nonché i redditi da questo prodotti, devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità (Cfr Circolari n. 43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1, e n. 61/E del 27 dicembre 2010).