Trust e antiriciclaggio: le novità dello studio dell’UIF

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Carlo Carmine
Carlo Carmine

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Trust e antiriciclaggio

Trust e antiriciclaggio: le novità dello studio dell’UIF

Il rapporto tra il trust e la disciplina antiriciclaggio sta diventando sempre più rilevante nella gestione di ogni trust. 

Lo scorso 17 giugno l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio intitolato “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, all’interno del quale è stato analizzato anche uno schema fraudolento posto in essere ‘abusando’ del trust.

È opportuno chiarire che l’UIF non qualifica il trust, in senso assoluto, come uno strumento fraudolento e non fornisce alcun giudizio di valore sul trust.

Nella sua attività di analisi e studio, l’UIF raccoglie alcune delle fattispecie riscontrate nell’esperienza operativa che ritiene rilevanti per agevolare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati. 

In particolare, nel documento analizzato vengono riportate varie casistiche individuate dai soggetti obbligati o ricostruite dalla stessa UIF ovvero emerse attraverso lo scambio internazionale di informazioni. 

Il Trust e lo schema piramidale c.d. “Ponzi”

Lo schema fraudolento descritto nel Quaderno dell’antiriciclaggio analizza il sistema piramidale di tipo Ponzi (noto anche come ‘Catena di Sant’Antonio’) posto in essere, seppur indirettamente, attraverso un trust.

Gli elementi di base dello schema realizzato sono i seguenti:

  • trust utilizzato come veicolo di raccolta del capitale per finanziare un’iniziativa imprenditoriale;
  • ruolo di disponente e trustee rispettivamente in capo a una società e al suo amministratore;
  • investimento altamente profittevole, già nel breve periodo, e a basso rischio;
  • utilizzo della tecnica del ‘referral marketing’ per spingere gli investitori già acquisiti a fare pubblicità al progetto imprenditoriale e portare, a loro volta, altri investitori.

Tuttavia, nello studio dell’UIF emerge che soltanto alcuni degli investitori, soprattutto i soci della società promotrice del Trust, ricevevano delle remunerazioni, peraltro quasi esclusivamente attraverso il capitale raccolto.  

Considerazioni finali

Da quanto descritto possiamo concludere che il trust sia funzionale a realizzare schemi fraudolenti? La risposta è chiara e semplice: assolutamente no!

Il trust, al pari di qualsiasi altro negozio giuridico, è di per sé uno strumento neutro che ciascun operatore impiega per raggiungere una determinata finalità. 

Il fatto che l’UIF abbia esaminato la fattispecie dello schema piramidale c.d. ‘Ponzi’ associato al trust non deve fuorviare.

Infatti, in questo caso il trust è un semplice veicolo che non agevola il raggiungimento delle finalità illecite dei promotori dell’iniziativa imprenditoriale.

Così come la semplice coincidenza tra disponente e trustee (nel caso di specie tra disponente/società e trustee/amministratore della società), c.d. “trust autodichiarato”, non rileva ai fini del giudizio di meritevolezza del trust.

In realtà, le critiche iniziali al trust autodichiarato appaiono ormai ampiamente superate, merito anche e soprattutto della diffusione di trust ‘autentici’.

Tuttavia, come emerge anche dall’analisi dell’UIF, è necessario valutare con attenzione l’opportunità di istituire trust autodichiarati, per tutte le possibili conseguenze che possono derivare.

Pertanto, se sei interessato alle tematiche della tutela e protezione patrimoniale è senza alcun dubbio preferibile affidarti ad un Trustee professionale, che saprà offrirti la soluzione migliore per gestire il tuo patrimonio.

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