La Commissione Tributaria Regionale di Milano, nella sentenza n. 54/34/13 del 11.03.2013, ha affermato ancora una volta che in caso di Trust, qui autodichiarato, devono applicarsi le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (nonché di Registro, nel caso di specie già versata in misura fissa e non oggetto di avviso di liquidazione). Ciò in quanto non vi è alcun trasferimento di ricchezza, verificandosi solo il trasferimento della titolarità del bene stesso. Prosegue la Commissione che, pertanto, “la regola generale che ne consegue è che ove la movimentazione sia priva di un trasferimento di ricchezza, la remunerazione del movimento viene assunta attraverso l’applicazione delle imposte in misura fissa”. Nel caso di specie, ribadisce la Commissione, “non vi è alcun dubbio che al trasferimento connesso all’istituzione del Trust, non sia seguito alcun trasferimento di ricchezza in capo al Trustee.
CTR Milano sentenza n. 54/34/13 del 11.03.2013
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