La CTR di Milano sezione 27, con la sentenza n. 2845 del 26.02.2016, con riferimento ad un Trust di scopo con finalità liquidatorie ed al trasferimento di beni nello stesso, uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Lodi, confermando la corretta applicazione delle imposte di successione e donazione in misura fissa.
La Commissione riconferma la sentenza di primo grado, richiamandone le motivazioni considerate esenti da “errori di fatto e da vizi ermeneutici o logico – giuridici”:
- Nel Trust non si ravvisa alcun vincolo di destinazione, su cui applicare l’imposta di donazione, in quanto al Trustee è concessa la più ampia facoltà di operare con piena autonomia decisionale, anche se gratuitamente e nell’interesse di terzi.
- Il beneficiario è titolare di una mera aspettativa giuridica che non gli consente al momento dell’istituzione del trust di conseguire la titolarità di beni e diritti segregati in trust.
- Per quanto riguarda l’imposta neo-istituita sui vincoli di destinazione menzionata in alcune sentenze della Cassazione del 2015, l’associazione della stessa alla tassazione degli atti di successione mortis causa o liberali, potrebbe essere rilevante solo se il vincolo determina una prospettiva, giuridicamente inequivocabile e tutelabile, di vantaggio patrimoniale tangibile in favore del beneficiario, quale soggetto diverso dall’autore del vincolo funzionale.