La CTP di Milano, con la sentenza n. 4285/17/15 del 21.04.2015, con riferimento al trasferimento di beni in un Trust di scopo e di garanzia, uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittima la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali, le stesse sono dovute in misura fissa.
Questi i motivi che hanno determinato la Commissione ad accogliere il ricorso del ricorrente ed a ritenere corretta l’imposizione in misura fissa:
– “se il trust ha per oggetto il perseguimento di un fine e non l’arricchimento di determinati soggetti…potrebbe non realizzarsi alcun incremento patrimoniale, connesso al trasferimento di ricchezza: è corretto affermare che la costituzione di un trust di scopo con segregazione dei beni non determina normalmente la prospettiva certa sul piano giuridico, di un arricchimento patrimoniale“
– ” affermare la tassazione all’atto della segregazione dei beni, in caso di trust in questo modo connotati sul piano negoziale, significherebbe una sostanziale violazione del principio di capacità contributiva, perché il momento giuridico della costituzione del vincolo, con segregazione dei beni, non coincide con nessuna manifestazione di ricchezza attuale”
– “il rilievo della costituzione del vincolo di destinazione, in quanto collegato ad un futuro trasferimento di ricchezza, pone al di fuori del campo applicativo dell’imposta quei trust nei quali i trasferimenti si realizzano nell’ambito di sequenze negoziali onerose...è il caso dei trust di garanzia o con funzioni solutorie oppure preordinati alla semplice amministrazione di un pacchetto azionario al fine di dare efficaccia reale alle pattuizioni contenute in una convenzione parasociale”
– “il trasferimento patrimoniale è l’effetto di un negozio di trust che si palesa come oneroso e non liberale, finalizzato alla realizzazione di interessi patrimoniali dei soggetti coinvolti ed alla composizione di precedenti situazioni di debito/credito“
– “l’estraneità dei trust di scopo dal campo applicativo del tributo è stata affermata in dottrina e dalla più recente giurisprudenza di merito”…in questo senso ricordiamo anche la sentenza n. 240/8/13 del 25.06.2013, con ricorrente difeso dall’avv. Simone Forte, Consigliere della MPO Trustee S.p.A.
fonte: www.il-trust-in-italia.it
CTP Milano sentenza n. 4285/17/15 del 21.04.2015
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