Trust di scopo e di garanzia e imposte indirette in misura fissa (CTP Lodi, sentenza n. 7/2016 del 01.12.2015)

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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trust-trustee-imposte-sentenza-agenzia entrateLa CTP di Lodi, con la sentenza n. 7/16 del 01.12.2015, con riferimento al trasferimento di beni in un Trust di scopo e di garanzia, uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittima la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali, le stesse sono dovute in misura fissa. 

Nel caso in oggetto nel Trust sono stati conferiti i patrimoni attivi e passivi di alcune società in liquidazione, che hanno partecipato alla costituzione del Trust in qualità di Settlor, il trust avendo come finalità la liquidazione delle stesse in favore dei creditori, e solo nell’eventualità di un residuo, la devoluzione dell’eccedenza ai soci delle stesse società.

Alcuni motivi per i quali la CTP ha ritenuto fondato il ricorso del ricorrente:

– “l’elemento rilevante nell’istituzione del Trust è la fiducia che il Settlor ripone nel Trustee che dovrà amministrare i beni conferiti in trust secondo le finalità indicate dal disponente”;

– si tratta di un “trust di scopo costituito con la finalità di pagare le passività delle società disponenti. In  questo caso non sussiste alcun interesse di liberalità né un arricchimento dei destinatari che ricevono solo la soddisfazione dei loro crediti, pertanto non va applicato il disposto dell’art. 2, comma 47, d.l. 3.10.2006 n. 262 per il quale l’imposta sulle donazioni si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione”  – CTR Toscana sentenza n. 1077/09/2015 del 12.06.2015

– “sotto il profilo fiscale l’atto costitutivo del trust di scopo va tassato con l’imposta di registro  e ipo-catastali in misura fissa non essendovi alcun trasferimento di beni immobili, ma solo una diversa intestazione

CTP Lodi sentenza n.7/16 del 01.12.2015

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