La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, sentenza n. 207/02/2012 depositata il 26.09.2012, si è pronunciata avverso l’avviso di liquidazione emanato dall’Amministrazione finanziaria la quale lamentava un’errata imposizione di un atto istitutivo di un trust di garanzia, sottoposto alle sole imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale, sostenendo la sua assoggettabilità anche ai fini dell’imposta di donazione e successione.
L’atto in oggetto riguardava l’istituzione di un trust di garanzia avente lo scopo di garantire la linea di credito concessa da una banca alla società del disponente fino alla concorrenza dell’importo erogato, al fine di realizzare degli impianti in Italia. Obiettivo del trustee era unicamente quello di amministrare e tutelare al meglio gli immobili conferiti in trust ed utilizzare le somme derivanti dalla loro oculata gestione per perseguire lo scopo del trust. Il ricorrente esponeva che il trust in oggetto, svolgendo una naturale funzione di garanzia, appariva come lo strumento ideale per perseguire lo scopo del disponente. Nello specifico trust, i beni trasferiti erano stati segregati con una finalità specifica ed individuata e con l’obbligo, in capo al trustee, di restituire al disponente gli stessi al termine della durata del trust. In tal caso, non essendoci alcun trasferimento di ricchezza, la tassazione corretta era quella in misura fissa, essendo assente qualunque tipo di intento di liberalità nei confronti del trustee e mancando del tutto un arricchimento tassabile. Di contro, l’Agenzia delle Entrate, partendo dal presupposto che l’atto istitutivo di trust, atto a titolo gratuito, vincolava dei beni al fine di imprimere sugli stessi un vincolo di destinazione e, considerando il trust alla stregua dei vincoli di destinazione, riteneva applicabile l’imposta di donazione e successione, così come previsto dall’art. 2 comma 48 lett C e coma 49 del D.l. 262/2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. 286/2006. Non essendo prevista nel nostro ordinamento una disciplina dettata ad hoc in tema di trust, infatti, l’orientamento seguito dall’Agenzia delle Entrate è quello di applicare per analogia le disposizioni disciplinanti i vincoli di destinazione, indipendentemente dalla fattispecie concreta oggetto di indagine. Secondo l’Ufficio ciò che rileva non è la tanto finalità del trust, se sia costituito in funzione di garanzia o meno, ma il solo fatto di aver costituito un vincolo di destinazione. Ciò è sufficiente a ritenere applicabile le imposte di successione e donazione.
La Commissione, dover aver ribadito la ormai pacifica utilizzazione del trust in Italia, in forza dell’adesione alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, nella fattispecie, tenendo conto della struttura del trust in oggetto e delle finalità da esso perseguite, ha ritenuto corretta l’impostazione fornita dal ricorrente, ravvisando la mancanza di un qualsiasi intento liberale nei confronti del trustee. Quest’ultimo, infatti, è solo il mezzo utilizzato dal disponente per la realizzazione del suo scopo “non essendo titolare, peraltro ed a titolo esemplificativo, di una delle facoltà tipiche del proprietario, che è quella di disporre liberamente del bene”. E’ quindi evidente che l’atto siffatto non genera alcun incremento di ricchezza a favore del trustee e presenta una sostanziale neutralità sotto il profilo economico.
Ai fini fiscali la Commissione ha ritenuto che il trust in oggetto non vada annoverato tra quelli aventi contenuto patrimoniale. Pertanto, posto che l’imposta di registro colpisce l’arricchimento di una delle parti, in mancanza di questo elemento la finalità del negozio è da ritenersi assente e non si ritiene applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni, nè l’imposta di registro in misura proporzionale.
“La funzione dell’atto attributivo di beni al trustee” conclude la Commissione “è quello di consentirgli, attraverso il controllo dei beni stessi, di attuare il programma predisposto e l’atto di trasferimento dei disponenti al trustee, quindi, è atto strumentale e neutro”. E’, pertanto, legittima l’applicazione delle sole imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
fonte: www.il-trust-in-italia.it
CTP_Macerata sentenza n._207/2012 del 26.09.2012
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