Trust di garanzia ed imposte indirette in misura fissa (CTR Toscana sentenza n.1077/15 del 12.06.2015)

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Giovanni Perilli
Giovanni Perilli

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trust-trustee-imposte-sentenza-agenzia entrateLa CTR della Toscana sez. n.9, con la sentenza n. 1077/15 del 12.06.2015, con riferimento ad un Trust di Garanzia/Solutorio ed al trasferimento dei beni in Trust, discostandosi da quanto affermato dalla Cassazione con le ordinanze n. 3735 – 3737 – 3886 di febbraio/marzo 2015 ed uniformandosi invece a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittima la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.

La Commissione dopo aver premesso che:

“…..sia impeccabile la sentenza appellata che….. Resta solo da aggiungere qualche breve puntualizzazione al riguardo più per completezza di esegesi in un argomento interessante e complesso che per necessità fattuale, ad avvalorare, semmai ve ne fosse bisogno, la sentenza di prime cure. Ora il trasferimento dei beni nel fondo del trust è vincolato da un legame che intercorre tra il settlor ed il trustee, il cosiddetto patto di fiducia; il settlor (disponente) trasferisce I ‘intestazione (attenzione, non la proprietà, così come è intesa nel diritto italiano) di quei beni perché vengano amministrati dal trustee (gestore) nell’interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto stabilito nell’atto istitutivo e dunque due sono elementi caratterizzanti il trust:

– un trasferimento di sola intestazione;

– l’ amministrazione dei beni, che deve essere diligente e volta a favorire il beneficiario.

Se è vero, come affermato dall’Agenzia, che la costituzione del vincolo di destinazione avviene sin dall’origine a favore dei beneficiari in quanto espressione di un unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale, risulta problematico scorgere in un trust di scopo tale disegno unitario, tenuto conto che in detti atti non si creano mai “posizioni beneficiarie definitive”, (vedi, anche nel caso che ci occupa, l’art.6 dell’atto istitutivo del ………..) cosicché il presupposto impositivo non potrà mai verificarsi al momento del conferimento o della segregazione del bene in trust. E dunque la conclusione circa una presunta soggettività passiva dei beneficiari in un trust di scopo (nel quale i beneficiari non ci sono) diventa difficile da comprendere :si deve infatti ricordare che in materia di trust il termine beneficiari indica coloro ai quali spetta di ricevere il fondo in trust (il patrimonio) e le sue utilità (il reddito).

Se in un trust di scopo non ci sono beneficiari, né del patrimonio ne tanto meno delle utilità, è necessario chiedersi chi allora assuma la veste di soggetto passivo del tributo. Per rispondere alla domanda occorre analizzare il concetto di “vincolo di destinazione” introdotto dal legislatore nel 2006. Bisogna infatti tenere ben presente che I’ imposta sulle successioni e donazioni colpisce, ora, anche la costituzione dei vincoli di destinazione ma è necessario che il “vincolo” si costituisca’. Ma in un trust di scopo, il vincolo di destinazione nasce non certamente al momento della segregazione dei beni da parte del disponente in favore del trustee, posto che in quel preciso momento nasce sì il vincolo (segregazione dei beni a garanzia, ad esempio, di un determinato obbligo del disponente) ma non la destinazione, ancora incerta.

Se, infatti, il disponente non porterà a compimento quanto è promesso, il trustee potrà vendere o utilizzare in via definitiva il bene segregato a vantaggio, per esempio, di terzi creditori con ciò destinando il bene secondo quanto previsto nell’atto istitutivo del trust. Ed è questo il momento in cui nasce il presupposto impositivo del trust di scopo e cioè quello in cui il disponente si spoglia definitivamente dalla proprietà dei beni concretizzandosi, per l’appunto, il vincolo di destinazione richiesto dalla norma del 2006. In tal caso il trustee potrà procedere all’alienazione dei beni in trust senza più alcun obbligo di retrocessione di questi al disponente. Per tutto quanto sopra l’appello della Agenzia delle Entrate deve essere respinto e confermata integralmente la sentenza di prime cure.

Questa Commissione Tributaria Regionale respinge l’appello della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Firenze e conferma integralmente la sentenza n. 187/10/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana  sez. n.9 con riferimento al trasferimento di beni in un Trust di Garanzia/Solutorio ha ritenuto valida unicamente l’imposizione di donazione, ipotecaria e catastale in misura fissa.

fonte: il trust in Italia

Logo-sentenze13-60x601 CTR Toscana – Sentenza n. 1077 del 12.06.2015

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