La Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, sentenza n. 143/01/12, pronunciata il 12.11.2012, affrontando il tema della applicazione delle imposte ad un Trust di garanzia, ha accolto le richieste dei contribuenti-disponenti volte al recupero delle imposte ipotecaria, catastale, di registro e di bollo afferenti l’atto istitutivo del Trust in oggetto versate in esubero.
In particolare, i disponenti istituivano un Trust di garanzia, trasferendo in esso alcuni beni immobili in attesa della definizione del contenzioso in essere con il Comune X che aveva emesso a loro carico un’ordinanza con cui si ingiungeva il pagamento di un’ingente sanzione amministrativa, liquidando le imposte indirette nella misura dell’8% del valore dei beni indicato ai fini catastali. Contro tale richiesta, ovviamente, si costituiva in giudizio l’Amministrazione Finanziaria sottolinenando, al contrario, la corretta applicazione delle imposte all’atto de quo.
La Commissione Provinciale di Ravenna, in linea con le recenti pronunce giurisprudenziali in materia, ha accolto le domande avanzate dai disponenti e dal Trustee in quanto “dalla lettura dell’atto (…) istitutivo di trust di scopo si comprende chiaramente che i disponenti hanno inteso (…) “segregare” i beni indicati nell’atto medesimo al fine di salvaguardare la possibilità di far fronte alla pretesa, economicamente rilevante, del Comune, nell’ipotesi in cui il contenzione instaurato con tale Comune dovesse concludersi per loro negativamente”.
Trattasi, dunque, di un trust di garanzia istituito da un lato per garantire il “creditore” per l’ipotesi di soccombenza dei disponenti nel contenzioso tra gli stessi soggetti in essere e, dall’altro, per garantirsi essi stessi disponenti, tutelando parte del proprio patrimonio dall’eventuale aggressione di terzi.
Detto atto non rientra, per la Commissione, nel novero dei vincoli di destinazione definitivamente irrevocabili, così come, al contrario, era stato erroneamente ritenuto dall’Agenzia delle Entrate, dato atto che, nell’ipotesi in cui si realizzi una delle circostanze dedotte in atto, il trustee dovrà,senza indugio, ritrasferire i beni in trust ai soggetti indicati e secondo le modalità precisate.
Conclude la Commissione affermando che “non di vincolo di destinazione definitivo e irrevocabile si tratta, ma di vincolo di destinazione a mero scopo di garanzia, destinato cioè ad esaurirsi ed azzerarsi” e, dunque, non può scontare l’imposta sulle successioni nella misura dell’8% ma, al contrario, la sola imposta fissa di Registro.
CTP Ravenna sentenza n. 143_01_12 del 12.11.2012
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