La CTP di Lucca, con la sentenza n. 47/1/15 del 06.02.2015, con riferimento ai Trust di Garanzia, uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittima, rigettando l’appello proposto da parte dell’Agenzia delle Entrate, la richiesta della stessa relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di successione, ipotecarie e catastali.
La sentenza stabilisce che:
1) “Non sono applicabili le imposte di donazione, ipotecaria e catastale alla costituzione in trust auto dichiarati di beni immobili allo scopo di garantire i creditori di società che presenti domanda di concordato preventivo, qualora l’atto preveda l’inefficacia ex tunc dei trust in presenza di determinate condizioni risolutive, tra le quali quella, verificatasi nel caso di specie, della mancata ammissione della società alla procedura di concordato e la conseguente dichiarazione di fallimento.”;
2) anche perchè nella fattispecie in esame (trust di garanzia) non si è verificato alcun trasferimento di proprietà dei beni accertati, od altro diritto reale a favore di soggetti terzi (beneficiari del Trust).
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la Commissione Tributaria Provinciale di Lucca ha ritenuto valida unicamente l’imposizione in misura fissa.
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CTP Lucca Sentenza n. 47:1:15 del 06.02.2015
Fonte: www.il-trust-in-italia.it