La CTP di Padova con la sentenza n. 252 del 09.07.2013 conferma che per la dotazione di beni immobili in un Trust di Garanzia è dovuta l’imposta fissa di registro.
La CTP, come da prassi giurisprudenziale acquisita da altre sentenze (CTP Milano sentenza n. 1208/17/14 del 19.11.2013 – CTP Milano sentenza n. 1208.17.14 del 19.11.2013 ) sostiene che la registrazione dell’atto di Trust deve avvenire con pagamento dell’imposta fissa di registro, in quanto nel trasferimento dei beni dal Disponente manca sia l’animus donandi che l’arricchimento del Trustee.
Sostiene poi la Commissione che con il suddetto atto di Trust, viene trasferita l’intestazione del bene ma non la proprietà dello stesso.
Inoltre, il bene trasferito in Trust, risulta vincolato unicamente ad un scopo di garanzia, volto a segregare il patrimonio presente per il soddisfacimento di un credito e con l’obbligo di restituzione al Disponente al termine della durata del Trust.
Secondo la sentenza della Commissione quindi, all’atto di dotazione dei beni in Trust va applicata l’imposta fissa di registro mentre l’eventuale imposizione proporzionale va rinviata all’effettiva attribuzione patrimoniale. Precisa però la Commissione che l’imposizione proporzionale ci sarà…”se ed in quanto dovuta”.