La CTP di Lodi, con la sentenza n. 70 del 07.03.2014, uniformandosi a quanto già più volte affermato in precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato illegittima la richiesta dell’ Agenzia delle Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.
La sentenza stabilisce che “il Trust in questione ha finalità liquidatorie del patrimonio conferito e non si ravvisa alcun vincolo di destinazione che comporta la non applicabilità dell’imposta sulle donazioni; inoltre il beneficiario è esclusivamente titolare di un aspettativa giuridica, posizione definita incontrovertibile, ovvero che al momento dell’istituzione del Trust non gli consente di ottenere i beni e quindi non si manifesta un arricchimento tassabile”.
La Corte ha ribadito inoltre che “il Trust in questione non comporta alcun trasferimento di ricchezza al momento della sua costituzione nei confronti del Trustee e che di fatto non ottiene alcun sostanziale arricchimento personale e non ottiene un accrescimento definitivo del suo patrimonio.”
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto valida unicamente l’imposizione in misura fissa, dichiarando inoltre che un volta che il Trustee, avendo realizzato il programma disposto dai Disponenti con l’atto istitutivo di Trust, attribuirà il Trust fund al beneficiario e solo allora sarà valutato se sarà possibile applicare il presupposto impositivo ma fino a tal momento nessun soggetto potrà vantare alcun diritto nei confronti dei beni presenti in Trust.