La CTP di Bologna, con la sentenza n. 169/13/13 del 12.11.2013, ha evidenziato ancora una volta la differenza tra i vincoli di destinazione ed il Trust, nella specie un trust autodichiarato con uno scopo di garanzia improduttivo, quindi, di un reale trasferimento di proprietà, essendo coincidenti la figura del Disponente e del Trustee, nonché di alcun effettivo arricchimento in capo a quest’ultimo.
La Commissione, infatti, ha evidenziato che l’Agenzia delle Entrate ha erroneamente assimilato i vincoli di destinazione ai Trust, i quali, invero, hanno una loro funzione e peculiarità distinta. Ne deriva che l’unica tassazione possibile è la sola applicazione dell’Imposta di registro in misura fissa.
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